Legge italiana IA

Capo I

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione

Principi e finalità

Sintesi Articolo 1

L’articolo 1 definisce finalità e perimetro della legge italiana sull’intelligenza artificiale. La norma chiarisce che la disciplina nazionale non sostituisce l’AI Act, ma lo integra in chiave applicativa, promuovendo ricerca, sviluppo, adozione e uso di sistemi e modelli di IA secondo un approccio antropocentrico, trasparente e responsabile. Per organizzazioni pubbliche e private è una clausola di coordinamento essenziale: ogni presidio nazionale deve essere letto in coerenza con il Regolamento (UE) 2024/1689, evitando duplicazioni o interpretazioni contrastanti. Per le organizzazioni italiane il valore sta nel coordinare norma nazionale, AI Act, GDPR, sicurezza informatica e contratti con i fornitori.

Testo ufficiale

1)La presente legge reca princìpi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale. Promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell’intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità. Garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull’impatto sui diritti fondamentali dell’intelligenza artificiale.
2)Le disposizioni della presente legge si interpretano e si applicano conformemente al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.