Capo III
Articolo 22 - Misure di sostegno ai giovani e allo sport
Strategia nazionale, autorità nazionali e azioni di promozione
Sintesi Articolo 22
L’articolo 22 introduce misure di sostegno a giovani e sport attraverso modifiche al regime agevolativo per il rientro in Italia di lavoratori. L’intervento include profili con competenze nell’intelligenza artificiale, mirando ad attrarre capitale umano qualificato. La norma non disciplina direttamente sistemi IA, ma agisce sull’ecosistema nazionale, incentivando competenze e professionalità strategiche. È rilevante per imprese, ricerca e sport perché collega competitività tecnologica, talento e politiche di sviluppo. Qui la conformità passa da procedure concrete: informazione alle persone, ruoli autorizzativi, controllo umano e capacità di spiegare l’uso del sistema. È una disposizione da portare dentro policy, ruoli decisionali e contratti, non solo da citare nella documentazione legale.
Testo ufficiale
1)All’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, oppure hanno svolto un’attività di ricerca anche applicata nell’ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale».
2)Nel piano didattico personalizzato (PDP) adottato dall’istituzione scolastica secondaria di secondo grado nell’ambito della propria autonomia, per le studentesse e gli studenti ad alto potenziale cognitivo possono essere inserite attività volte all’acquisizione di ulteriori competenze attraverso esperienze di apprendimento presso le istituzioni della formazione superiore, in deroga a quanto previsto dall’
articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in materia di previo possesso del titolo, in coerenza con il profilo in uscita dell’indirizzo di studio. I crediti formativi acquisiti nell’ambito delle attività di cui al primo periodo sono valutati nell’ambito dei percorsi formativi della formazione superiore intrapresi dopo il conseguimento del titolo di cui al medesimo primo periodo.
3)Lo Stato favorisce l’accessibilità ai sistemi di intelligenza artificiale per il miglioramento del benessere psicofisico attraverso l’attività sportiva, anche ai fini dello sviluppo di soluzioni innovative finalizzate a una maggiore inclusione in ambito sportivo delle persone con disabilità. Nel rispetto dei princìpi generali di cui alla presente legge, i sistemi di intelligenza artificiale possono essere utilizzati anche per l’organizzazione delle attività sportive.