Sintesi Articolo 19
L’articolo 19 istituisce la strategia nazionale per l’intelligenza artificiale e un Comitato di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio. La strategia deve favorire collaborazione pubblico-privato, ricerca, investimenti, trasferimento tecnologico, formazione, attrazione di talenti e sviluppo di modelli e sistemi IA nazionali. La norma attribuisce alla governance pubblica un ruolo di indirizzo e coordinamento. Per imprese ed enti pubblici è rilevante perché orienta priorità, incentivi e iniziative istituzionali sull’IA. Conviene mappare subito interlocutori, flussi informativi e responsabilità interne, evitando che legal, IT e compliance lavorino su binari separati. È una disposizione da portare dentro policy, ruoli decisionali e contratti, non solo da citare nella documentazione legale.
Testo ufficiale
1)La strategia nazionale per l’intelligenza artificiale è predisposta e aggiornata dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, d’intesa con le Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale di cui all’articolo 20, sentiti il Ministro delle imprese e del made in Italy per i profili di politica industriale e di incentivazione, il Ministro dell’università e della ricerca per i profili relativi alla formazione superiore e alla ricerca e il Ministro della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale, ed è approvata con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.
2)La strategia di cui al comma 1 favorisce la collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati relativamente allo sviluppo e all’adozione di sistemi di intelligenza artificiale, coordina l’attività della pubblica amministrazione in materia, promuove la ricerca e la diffusione della conoscenza in materia di intelligenza artificiale e indirizza le misure e gli incentivi finalizzati allo sviluppo imprenditoriale e industriale dell’intelligenza artificiale.
3)La strategia di cui al comma 1 tiene conto dei princìpi del diritto internazionale umanitario, al fine dello sviluppo e della promozione di sistemi di intelligenza artificiale che tutelino i diritti umani.
4)La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale provvede al coordinamento e al monitoraggio dell’attuazione della strategia di cui al comma 1, avvalendosi dell’Agenzia per l’Italia digitale, d’intesa, per gli aspetti di competenza, con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e sentiti la Banca d’Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) in qualità di autorità di vigilanza del mercato. I risultati del monitoraggio sono trasmessi annualmente alle Camere.
5)All’articolo 8, comma 3, primo periodo, del decretolegge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, dopo le parole: «delle imprese e del made in Italy» sono inserite le seguenti: «, dell’università e della ricerca» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dall’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza, ove nominata».
6)È istituito il Comitato di coordinamento delle attività di indirizzo su enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell’innovazione digitale e dell’intelligenza artificiale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità politica delegata e composto dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro dell’università e della ricerca, dal Ministro della salute, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dall’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza e dall’Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale o da loro delegati. Alle sedute del Comitato possono essere invitati rappresentanti delle Autorità nazionali di cui all’articolo 20 nonché altri soggetti interessati agli argomenti trattati. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
7)Il Comitato di cui al comma 6, per assicurare la migliore realizzazione della strategia di cui al comma 1, svolge funzioni di coordinamento dell’azione di indirizzo e di promozione delle attività di ricerca, di sperimentazione, di sviluppo, di adozione e di applicazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale svolte da enti e organismi nazionali pubblici o privati soggetti a vigilanza o destinatari di finanziamento pubblico, ivi comprese le fondazioni pubbliche o private vigilate o finanziate dallo Stato, che operano nel campo dell’innovazione digitale e dell’intelligenza artificiale. Gli enti, gli organismi e le fondazioni di cui al periodo precedente sono individuati dal medesimo Comitato. Il Comitato svolge altresì funzioni di coordinamento delle attività di indirizzo sulle politiche di formazione nelle competenze digitali e dell’intelligenza artificiale svolte dai medesimi enti.
8)Dall’istituzione e dal funzionamento del Comitato di cui al comma 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.