Sintesi Articolo 20
L’articolo 20 designa AgID e Agenzia per la cybersicurezza nazionale come autorità nazionali per l’intelligenza artificiale. AgID svolge funzioni di notifica, promozione dell’innovazione e definizione di procedure; l’ACN svolge funzioni di vigilanza, ispezione e sanzione, anche in relazione alla cybersicurezza. La norma organizza il presidio nazionale dell’AI Act. Per gli operatori è centrale perché identifica interlocutori, competenze e canali istituzionali per conformità, controlli e mercato. Conviene mappare subito interlocutori, flussi informativi e responsabilità interne, evitando che legal, IT e compliance lavorino su binari separati. È una disposizione da portare dentro policy, ruoli decisionali e contratti, non solo da citare nella documentazione legale.
Testo ufficiale
1)Al fine di garantire l’applicazione e l’attuazione della normativa nazionale e dell’Unione europea in materia di intelligenza artificiale, l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) sono designate quali Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale, ferma restando l’attribuzione alla Banca d’Italia, alla CONSOB e all’IVASS del ruolo di autorità di vigilanza del mercato ai sensi e secondo quanto previsto dall’articolo 74, paragrafo 6, del
regolamento (UE) 2024/1689. Conseguentemente, nel rispetto dei princìpi di cui alla presente legge e ferme restando le funzioni già rispettivamente attribuite:
a)l’AgID è responsabile di promuovere l’innovazione e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b). L’AgID provvede altresì a definire le procedure e a esercitare le funzioni e i compiti in materia di notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell’Unione europea;
b)l’ACN, anche ai fini di assicurare la tutela della cybersicurezza, come definita dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, è responsabile per la vigilanza, ivi incluse le attività ispettive e sanzionatorie, dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell’Unione europea. L’ACN è altresì responsabile per la promozione e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale relativamente ai profili di cybersicurezza;
c)l’AgID e l’ACN, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, assicurano l’istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione finalizzati alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale conformi alla normativa nazionale e dell’Unione europea, sentiti il Ministero della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale e il Ministero della giustizia per i modelli e i sistemi di intelligenza artificiale applicabili all’attività giudiziaria. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 36, commi da 2 -bis a 2 -novies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per quanto concerne la sperimentazione di sistemi di intelligenza artificiale destinati ad essere immessi sul mercato, messi in servizio o usati da istituti finanziari.
2)Ferma restando l’attribuzione alla Banca d’Italia, alla CONSOB e all’IVASS del ruolo di autorità di vigilanza del mercato ai sensi e secondo quanto previsto dall’articolo 74, paragrafo 6, del
regolamento (UE) 2024/1689, l’AgID è designata quale autorità di notifica ai sensi dell’articolo 70 del medesimo regolamento e l’ACN è designata quale autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico con le istituzioni dell’Unione europea ai sensi del medesimo articolo 70.
3)Le Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale di cui al comma 1 assicurano il coordinamento e la collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni e le autorità indipendenti, nonché ogni opportuno raccordo tra loro per l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo. A quest’ultimo fine, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato di coordinamento, composto dai direttori generali delle due citate Agenzie e dal capo del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri medesima. Al suddetto Comitato partecipano, quando si trattano questioni di rispettiva competenza, rappresentanti di vertice della Banca d’Italia, della CONSOB e dell’IVASS. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
4)Restano fermi le competenze, i compiti e i poteri del Garante per la protezione dei dati personali e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, quale Coordinatore dei Servizi Digitali ai sensi dell’articolo 15 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159.
5)All’articolo 8, comma 2, primo periodo, del decretolegge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo le parole:
«Presidenza del Consiglio dei ministri» sono aggiunte le seguenti: «nonché dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID)».