Capo III
Articolo 23 - Investimenti nei settori dell’intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico
Strategia nazionale, autorità nazionali e azioni di promozione
Sintesi Articolo 23
L’articolo 23 disciplina investimenti nei settori dell’intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico. La norma autorizza investimenti tramite il sostegno di fondi e strumenti finanziari, in coerenza con la strategia nazionale. L’obiettivo è rafforzare capacità industriale, ricerca, infrastrutture e competitività tecnologica. Per l’ecosistema IA rappresenta una leva di politica industriale, con impatti su startup, PMI innovative, progetti strategici e tecnologie abilitanti. Il punto operativo è allineare scelte tecnologiche, priorità di investimento e presidi di rischio, senza trattare l’IA come un progetto solo tecnico. È una disposizione da portare dentro policy, ruoli decisionali e contratti, non solo da citare nella documentazione legale.
Testo ufficiale
1)In linea con la strategia nazionale di cui all’articolo 19, al fine di supportare lo sviluppo di imprese operanti nei settori dell’intelligenza artificiale e della cybersicurezza e delle tecnologie per essi abilitanti, ivi compresi le tecnologie quantistiche e i sistemi di telecomunicazioni, anche tramite la creazione di poli di trasferimento tecnologico e programmi di accelerazione operanti nei medesimi settori, avvalendosi dell’operatività della società di gestione del risparmio di cui all’articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzato, fino all’ammontare complessivo di un miliardo di euro, l’investimento, sotto forma di equity e quasi equity, nel capitale di rischio direttamente o indirettamente di:
a)piccole e medie imprese (PMI) con elevato potenziale di sviluppo e innovative, aventi sede operativa in Italia, che operano nei settori dell’intelligenza artificiale e della cybersicurezza e delle tecnologie per essi abilitanti, ivi compresi le tecnologie quantistiche e i sistemi di telecomunicazioni, con particolare riferimento al 5G e alle sue evoluzioni, al mobile edge computing, alle architetture aperte basate su soluzioni software, al Web 3, all’elaborazione del segnale, anche in relazione ai profili di sicurezza e integrità delle reti di comunicazione elettroniche, e che si trovano in fase di sperimentazione ( seed financing ), di costituzione ( start up financing ), di avvio dell’attività ( early-stage financing ) o di sviluppo del prodotto ( expansion, scale up financing );
b)imprese, aventi sede operativa in Italia, anche diverse da quelle di cui alla lettera a), operanti nei settori e nelle tecnologie di cui alla medesima lettera a), con elevato potenziale di sviluppo e altamente innovative, al fine di promuoverne lo sviluppo come campioni tecnologici nazionali.
2)Gli investimenti di cui al comma 1 sono effettuati mediante utilizzo delle risorse del Fondo di sostegno al venture capital di cui all’articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2019, sia mediante la sottoscrizione, direttamente o indirettamente, di quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital appositamente istituiti e gestiti dalla società di gestione del risparmio di cui al comma 1, sia mediante coinvestimento da parte di altri fondi per il venture capital istituiti e gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio. La normativa di attuazione di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2019 è aggiornata alle disposizioni del presente articolo, con adeguamento per gli investimenti nelle imprese di cui al comma 1, lettera b), non rientranti nella definizione di PMI.
3)Oltre al Ministero delle imprese e del made in Italy in qualità di investitore, partecipano con propri rappresentanti agli organi di governo dei fondi di venture capital di cui al presente articolo, in ragione delle proprie competenze, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in ogni caso senza compensi o indennità.