Legge italiana IA

Capo I

Articolo 2 - Definizioni

Principi e finalità

Sintesi Articolo 2

L’articolo 2 stabilisce le definizioni di riferimento e rinvia espressamente all’AI Act per il significato di sistema di IA e modello di IA. Il legislatore italiano sceglie così un lessico armonizzato con la disciplina europea, riducendo il rischio di frammentazione interpretativa. Per le organizzazioni, questo significa che inventari, policy, valutazioni di rischio e clausole contrattuali dovrebbero usare le stesse definizioni dell’AI Act, così da garantire coerenza tra compliance europea e presìdi nazionali. Per le organizzazioni italiane il valore sta nel coordinare norma nazionale, AI Act, GDPR, sicurezza informatica e contratti con i fornitori.

Testo ufficiale

1)Ai fini della presente legge, si intendono per:
a)sistema di intelligenza artificiale: il sistema definito dall’articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1689;
b)dato: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;
c)modelli di intelligenza artificiale: i modelli definiti dall’articolo 3, punto 63), del regolamento (UE) 2024/1689.
2)Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle definizioni di cui al regolamento (UE) 2024/1689.