Legge italiana IA

Capo II

Articolo 13 - Disposizioni in materia di professioni intellettuali

Disposizioni di settore

Sintesi Articolo 13

L’articolo 13 riguarda le professioni intellettuali. L’IA può essere utilizzata solo per attività strumentali e di supporto, preservando la prevalenza del lavoro intellettuale del professionista. Per tutelare il rapporto fiduciario, il cliente deve ricevere informazioni chiare, semplici ed esaustive sui sistemi di IA utilizzati. La norma impone quindi trasparenza professionale e controllo umano qualificato, evitando che l’automazione sostituisca la responsabilità e l’autonomia tecnica del professionista. Qui la conformità passa da procedure concrete: informazione alle persone, ruoli autorizzativi, controllo umano e capacità di spiegare l’uso del sistema. È una disposizione da portare dentro policy, ruoli decisionali e contratti, non solo da citare nella documentazione legale.

Testo ufficiale

1)L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera.
2)Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.