Sintesi Articolo 7
L’articolo 7 regola l’uso dell’IA in sanità e disabilità. L’IA è ammessa come strumento di supporto a prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica, ma la decisione resta sempre rimessa al professionista sanitario. La norma vieta criteri discriminatori nell’accesso alle prestazioni e riconosce il diritto dell’interessato a essere informato. Richiede inoltre affidabilità, verifica periodica e aggiornamento dei sistemi. Per gli enti sanitari ciò implica controlli clinici, tecnici, privacy e di qualità continui. Sul piano operativo il presidio deve unire controllo clinico, protezione dei dati, sicurezza, procurement e responsabilità professionale. È una disposizione da portare dentro policy, ruoli decisionali e contratti, non solo da citare nella documentazione legale.
Testo ufficiale
1)L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale contribuisce al miglioramento del sistema sanitario, alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie, nel rispetto dei diritti, delle libertà e degli interessi della persona, anche in materia di protezione dei dati personali.
2)L’introduzione di sistemi di intelligenza artificiale nel sistema sanitario non può selezionare e condizionare l’accesso alle prestazioni sanitarie secondo criteri discriminatori.
3)L’interessato ha diritto di essere informato sull’impiego di tecnologie di intelligenza artificiale.
4)La presente legge promuove lo sviluppo, lo studio e la diffusione di sistemi di intelligenza artificiale che migliorano le condizioni di vita delle persone con disabilità, agevolano l’accessibilità, la mobilità indipendente e l’autonomia, la sicurezza e i processi di inclusione sociale delle medesime persone anche ai fini dell’elaborazione del progetto di vita di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
n), del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
5)I sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario costituiscono un supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica, lasciando impregiudicata la decisione, che è sempre rimessa agli esercenti la professione medica.
6)I sistemi di intelligenza artificiale utilizzati in ambito sanitario e i relativi dati impiegati devono essere affidabili, periodicamente verificati e aggiornati al fine di minimizzare il rischio di errori e migliorare la sicurezza dei pazienti.