Capo III
Articolo 21 - Applicazione sperimentale dell’intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Strategia nazionale, autorità nazionali e azioni di promozione
Sintesi Articolo 21
L’articolo 21 prevede un’applicazione sperimentale dell’IA nei servizi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La finalità è migliorare servizi a cittadini e imprese, con particolare riguardo alla gestione delle richieste e alle attività consolari. La norma ha natura sperimentale e amministrativa: abilita casi d’uso pubblici controllati, evidenziando l’esigenza di valutare efficacia, sicurezza, qualità del servizio e rispetto dei diritti degli utenti. Per le organizzazioni italiane il valore sta nel coordinare norma nazionale, AI Act, GDPR, sicurezza informatica e contratti con i fornitori. È una disposizione da portare dentro policy, ruoli decisionali e contratti, non solo da citare nella documentazione legale.