Legge italiana IA

Capo III

Articolo 21 - Applicazione sperimentale dell’intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Strategia nazionale, autorità nazionali e azioni di promozione

Sintesi Articolo 21

L’articolo 21 prevede un’applicazione sperimentale dell’IA nei servizi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La finalità è migliorare servizi a cittadini e imprese, con particolare riguardo alla gestione delle richieste e alle attività consolari. La norma ha natura sperimentale e amministrativa: abilita casi d’uso pubblici controllati, evidenziando l’esigenza di valutare efficacia, sicurezza, qualità del servizio e rispetto dei diritti degli utenti. Per le organizzazioni italiane il valore sta nel coordinare norma nazionale, AI Act, GDPR, sicurezza informatica e contratti con i fornitori. È una disposizione da portare dentro policy, ruoli decisionali e contratti, non solo da citare nella documentazione legale.

Testo ufficiale

1)È autorizzata la spesa di euro 300.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per la realizzazione di progetti sperimentali volti all’applicazione dell’intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a cittadini e imprese.
2)Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 300.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.