Sintesi Articolo 26
L’articolo 26 modifica il codice penale e altre disposizioni penali introducendo aggravanti e fattispecie connesse all’uso illecito dell’IA. La norma risponde ai rischi di frodi, sostituzione di persona, manipolazione di contenuti, diffusione illecita e altri abusi facilitati da tecnologie generative o automatizzate. Per imprese e piattaforme il rilievo è preventivo: servono policy di uso accettabile, controlli, logging, incident response e procedure per gestire contenuti manipolati o fraudolenti. Per le organizzazioni italiane il valore sta nel coordinare norma nazionale, AI Act, GDPR, sicurezza informatica e contratti con i fornitori. È una disposizione da portare dentro policy, ruoli decisionali e contratti, non solo da citare nella documentazione legale.
Testo ufficiale
1)Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all’articolo 61, dopo il numero 11 -novies ) è aggiunto il seguente:
«11 -decies ) l’avere commesso il fatto mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato»;
b)all’articolo 294 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La pena è della reclusione da due a sei anni se l’inganno è posto in essere mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale»;
c)dopo l’articolo 612 -ter è inserito il seguente:
«Art. 612 -quater (Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale). — Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate».
2)All’articolo 2637 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale».
3)All’articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la lettera a -bis ) è inserita la seguente:
«a -ter ) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70 -ter e 70 -quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale».
4)All’articolo 185, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale». DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI