Legge italiana IA

Capo II

Articolo 10 - Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale

Disposizioni di settore

Sintesi Articolo 10

L’articolo 10 introduce una piattaforma di IA nel settore sanitario, attribuita ad AGENAS, a supporto di professionisti, medici e utenti, in particolare per l’assistenza territoriale. I suggerimenti della piattaforma non sono vincolanti e il trattamento dei dati deve essere limitato a quanto necessario. La norma richiede pareri del Ministero della salute, del Garante e dell’ACN sulle misure tecniche e organizzative. È un esempio di IA pubblica ad alto impatto che richiede governance, sicurezza, privacy e controllo umano. Sul piano operativo il presidio deve unire controllo clinico, protezione dei dati, sicurezza, procurement e responsabilità professionale.

Testo ufficiale

1)Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l’articolo 12 è inserito il seguente:
«Art. 12 -bis (Intelligenza artificiale nel settore sanitario). — 1. Al fine di garantire strumenti e tecnologie avanzate nel settore sanitario, con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e con l’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le soluzioni di intelligenza artificiale aventi funzione di supporto alle finalità di cui all’articolo 12, comma 2. Con i decreti di cui al primo periodo sono individuati i soggetti che, nell’esercizio delle proprie funzioni, accedono alle soluzioni di intelligenza artificiale secondo le modalità ivi definite.
2)Per il supporto alle finalità di cura, e in particolare per l’assistenza territoriale, è istituita una piattaforma di intelligenza artificiale. La progettazione, la realizzazione, la messa in servizio e la titolarità della piattaforma di cui al primo periodo sono attribuite all’AGENAS in qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale. La piattaforma di cui al primo periodo eroga servizi di supporto:
a)ai professionisti sanitari per la presa in carico della popolazione assistita con suggerimenti non vincolanti;
b)ai medici nella pratica clinica quotidiana con suggerimenti non vincolanti;
c)agli utenti per l’accesso ai servizi sanitari delle Case della comunità.
3)Previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l’AGENAS, con proprio provvedimento, esplicita i servizi di supporto di cui al comma 2.
4)La piattaforma di cui al comma 2 è alimentata con i dati strettamente necessari per l’erogazione dei servizi di cui al medesimo comma 2, trasmessi dai relativi titolari del trattamento. L’AGENAS è titolare del trattamento dei dati raccolti e generati all’interno della piattaforma.
5)Previo parere del Ministero della salute, del Garante per la protezione dei dati personali e dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l’AGENAS, con proprio provvedimento, valutato l’impatto del trattamento, specifica i tipi di dati trattati e le operazioni eseguite all’interno della piattaforma, nonché le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato, in coerenza con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679».
2)Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L’AGENAS provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.