Legge italiana IA

Capo IV

Articolo 25 - Tutela del diritto d’autore delle opere generate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale

Disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d’autore

Sintesi Articolo 25

L’articolo 25 modifica la legge sul diritto d’autore per le opere generate con l’ausilio dell’IA. Il principio è che la tutela resta collegata al carattere creativo e al contributo intellettuale umano. La norma è centrale per editoria, creatività, software, marketing e produzione di contenuti, perché chiarisce che l’uso dell’IA non esclude di per sé la protezione, ma richiede valutare il ruolo dell’autore umano e la riconducibilità dell’opera a un apporto creativo personale. Qui la conformità passa da procedure concrete: informazione alle persone, ruoli autorizzativi, controllo umano e capacità di spiegare l’uso del sistema.

Testo ufficiale

1)Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all’articolo 1, primo comma, dopo le parole: «opere dell’ingegno» è inserita la seguente: «umano» e dopo le parole: «forma di espressione» sono aggiunte le seguenti: «, anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore»;
b)dopo l’articolo 70 -sexies è inserito il seguente:
«Art. 70 -septies. — 1. Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati a cui si ha legittimamente accesso, ai fini dell’estrazione di testo e di dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, sono consentite in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 70 -ter e 70 -quater ». DISPOSIZIONI PENALI