Legge italiana IA

Capo II

Articolo 9 - Disposizioni in materia di trattamento di dati personali

Disposizioni di settore

Sintesi Articolo 9

L’articolo 9 prevede un decreto del Ministro della salute per disciplinare modalità semplificate di trattamento dei dati personali, anche particolari, per ricerca e sperimentazione mediante IA e machine learning. La disposizione rinvia quindi a una disciplina attuativa settoriale, da costruire con il coinvolgimento del Garante, degli enti di ricerca, dei presidi sanitari e degli operatori. Per le organizzazioni sanitarie il punto chiave è preparare processi di data governance coerenti con ricerca, sicurezza e tutela degli interessati. Sul piano operativo il presidio deve unire controllo clinico, protezione dei dati, sicurezza, procurement e responsabilità professionale. È una disposizione da portare dentro policy, ruoli decisionali e contratti, non solo da citare nella documentazione legale.

Testo ufficiale

1)Il trattamento dei dati personali anche particolari come definiti dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679, con il massimo delle modalità semplificate consentite dal predetto regolamento per finalità di ricerca e sperimentazione anche tramite sistemi di intelligenza artificiale e machine learning, inclusi la costituzione e l’utilizzo di spazi speciali di sperimentazione a fini di ricerca, anche mediante l’uso secondario dei dati personali, è disciplinato con decreto del Ministro della salute da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, gli enti di ricerca, i presidi sanitari nonché le autorità e gli operatori del settore.