Capo II
Articolo 12 - Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro
Disposizioni di settore
Sintesi Articolo 12
L’articolo 12 istituisce presso il Ministero del lavoro l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di IA nel mondo del lavoro. L’Osservatorio deve definire una strategia, monitorare gli impatti sul mercato del lavoro, individuare i settori più interessati e promuovere formazione per lavoratori e datori di lavoro. La norma rafforza il presidio pubblico sugli effetti socioeconomici dell’IA e segnala alle imprese l’importanza di accompagnare l’adozione tecnologica con formazione, monitoraggio e gestione del cambiamento. Qui la conformità passa da procedure concrete: informazione alle persone, ruoli autorizzativi, controllo umano e capacità di spiegare l’uso del sistema.
Testo ufficiale
1)Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall’impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambito lavorativo, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, con il compito di definire una strategia sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo, monitorare l’impatto sul mercato del lavoro e identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall’avvento dell’intelligenza artificiale. L’Osservatorio promuove la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale.
2)L’Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo rappresentante. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i componenti, le modalità di funzionamento, nonché gli ulteriori compiti e funzioni dell’Osservatorio medesimo. Ai componenti dell’Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3)All’istituzione e al funzionamento dell’Osservatorio si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.