Sintesi Articolo 15
L’articolo 15 regola l’IA nell’attività giudiziaria. La decisione sull’interpretazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti resta sempre riservata al magistrato. Il Ministero della giustizia disciplina gli impieghi organizzativi e amministrativi, mentre sperimentazioni e uso negli uffici giudiziari richiedono autorizzazione fino all’attuazione dell’AI Act. La norma tutela indipendenza, responsabilità e centralità della funzione giurisdizionale. Qui la conformità passa da procedure concrete: informazione alle persone, ruoli autorizzativi, controllo umano e capacità di spiegare l’uso del sistema. È una disposizione da portare dentro policy, ruoli decisionali e contratti, non solo da citare nella documentazione legale.
Testo ufficiale
1)Nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti.
2)Il Ministero della giustizia disciplina gli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale per l’organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività amministrative accessorie.
3)Fino alla compiuta attuazione del
regolamento (UE) 2024/1689, la sperimentazione e l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale negli uffici giudiziari ordinari sono autorizzati dal Ministero della giustizia, sentite le Autorità nazionali di cui all’articolo 20.
4)Il Ministro della giustizia, nell’elaborazione delle linee programmatiche sulla formazione dei magistrati di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, promuove attività didattiche sul tema dell’intelligenza artificiale e sugli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria, finalizzate alla formazione digitale di base e avanzata, all’acquisizione e alla condivisione di competenze digitali, nonché alla sensibilizzazione sui benefici e rischi, anche nel quadro regolatorio di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Ministro cura altresì la formazione del personale amministrativo.