Legge italiana IA

Capo III

Articolo 24 - Deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale

Strategia nazionale, autorità nazionali e azioni di promozione

Sintesi Articolo 24

L’articolo 24 contiene deleghe al Governo in materia di IA. I criteri riguardano alfabetizzazione, formazione, impiego nei servizi pubblici, ricerca, cybersecurity, dati, responsabilità e raccordo con il diritto europeo. La norma è destinata a produrre disciplina attuativa ulteriore e richiede monitoraggio costante. Per le organizzazioni è importante perché anticipa evoluzioni regolatorie nazionali che potranno incidere su governance, procurement, formazione, sicurezza e gestione dei rischi. Conviene mappare subito interlocutori, flussi informativi e responsabilità interne, evitando che legal, IT e compliance lavorino su binari separati. È una disposizione da portare dentro policy, ruoli decisionali e contratti, non solo da citare nella documentazione legale.

Testo ufficiale

1)Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689.
2)Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, oltre che ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a)attribuire alle autorità di cui all’articolo 20, nei limiti della designazione operata ai sensi del medesimo articolo 20, tutti i poteri di vigilanza, ispettivi e sanzionatori previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 per la verifica del rispetto delle norme del regolamento stesso e dalla normativa dell’Unione europea attuativa del medesimo regolamento;
b)apportare alla normativa vigente, ivi inclusa quella in materia di servizi bancari, finanziari, assicurativi e di pagamento, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale adeguamento al regolamento (UE) 2024/1689;
c)ricorrere alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi dell’articolo 20, ove opportuno e nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell’ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 e dalla normativa dell’Unione europea attuativa del medesimo regolamento;
d)attribuire alle autorità di cui all’articolo 20 il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dall’articolo 99 del regolamento (UE) 2024/1689 per la violazione delle norme del regolamento stesso e degli atti di attuazione, nel rispetto dei limiti edittali e delle procedure previsti dal medesimo articolo 99 e dalle disposizioni nazionali che disciplinano l’irrogazione delle sanzioni e l’applicazione delle altre misure amministrative da parte delle autorità anzidette;
e)previsione di percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale;
f)previsione, da parte degli ordini professionali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonché da parte delle forme aggregative delle associazioni di cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, di percorsi di alfabetizzazione e formazione, per i professionisti e per gli operatori dello specifico settore, all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale; previsione della possibilità di riconoscimento di un equo compenso modulabile sulla base delle responsabilità e dei rischi connessi all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale;
g)potenziamento, all’interno dei curricoli scolastici, dello sviluppo di competenze scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche legate alle discipline STEM, nonché artistiche, al fine di promuovere la scelta da parte delle studentesse e degli studenti, anche attraverso mirate attività di orientamento personalizzato, di percorsi di formazione superiore relativi alle menzionate discipline;
h)previsione di un’apposita disciplina per l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia;
i)previsione, nei corsi universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché nei percorsi di istruzione tecnologica superiore offerti dagli istituti tecnologici superiori (ITS Academy ), coerentemente con i rispettivi profili culturali e professionali, di attività formative per la comprensione tecnica e l’utilizzo consapevole anche sotto il profilo giuridico delle tecnologie, anche con riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale come definiti dalla disciplina europea, nonché per la corretta interpretazione della produzione di tali sistemi in termini di previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni;
l)valorizzazione delle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale svolte da università, istituzioni AFAM, ITS Academy ed enti pubblici di ricerca, mediante disposizioni finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi: 1) agevolare il coinvolgimento del sistema dell’università e della ricerca nella promozione, nella realizzazione e nell’utilizzo di spazi di sperimentazione normativa in collaborazione con il mondo produttivo; 2) incentivare le attività di supporto e semplificare gli strumenti di collaborazione tra il sistema dell’università e della ricerca e degli ITS Academy e le Autorità nazionali di cui all’articolo 20;
m)definizione dei poteri di vigilanza dell’autorità di vigilanza del mercato che conferiscano all’autorità i poteri di imporre ai fornitori e ai potenziali fornitori di trasmettere informazioni, di effettuare ispezioni a distanza o in loco, anche senza preavviso, e di svolgere controlli sulla conduzione delle prove in condizioni reali e sui relativi sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio;
n)adeguamento del quadro sanzionatorio, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall’articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ivi compresa la definizione delle misure di esecuzione applicabili ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, nonché del procedimento applicabile per l’irrogazione delle sanzioni o l’applicazione delle misure di esecuzione, anche in coerenza con quanto previsto dall’articolo 17, comma 4 -quater, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.
3)Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare e specificare la disciplina dei casi di realizzazione e di impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale.
4)Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno, e sono successivamente trasmessi alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Decorsi sessanta giorni dalla data della trasmissione, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo è prorogato di sessanta giorni.
5)Nell’esercizio della delega di cui al comma 3, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)previsione di strumenti, anche cautelari, finalizzati a inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale, assistiti da un sistema di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;
b)introduzione di autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di colpa, incentrate sull’omessa adozione o sull’omesso adeguamento di misure di sicurezza per la produzione, la messa in circolazione e l’utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale, quando da tali omissioni deriva pericolo concreto per la vita o l’incolumità pubblica o individuale o per la sicurezza dello Stato;
c)precisazione dei criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche e amministrativa degli enti per gli illeciti inerenti a sistemi di intelligenza artificiale, che tenga conto del livello effettivo di controllo dei sistemi predetti da parte dell’agente;
d)nei casi di responsabilità civile, previsione di strumenti di tutela del danneggiato, anche attraverso una specifica regolamentazione dei criteri di ripartizione dell’onere della prova, tenuto conto della classificazione dei sistemi di intelligenza artificiale e dei relativi obblighi come individuati dal regolamento (UE) 2024/1689;
e)regolazione dell’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle indagini preliminari, nel rispetto delle garanzie inerenti al diritto di difesa e ai dati personali dei terzi, nonché dei princìpi di proporzionalità, non discriminazione e trasparenza;
f)modifica, a fini di coordinamento e di razionalizzazione del sistema, della normativa sostanziale e processuale vigente, in conformità ai princìpi e ai criteri enunciati nelle lettere a), b), c), d) ed e).
6)Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. DISPOSIZIONI A TUTELA DEGLI UTENTI E IN MATERIA DI DIRITTO D’AUTORE