AI Act

ALLEGATO VIII

Allegato VIII - Informazioni per la registrazione dei sistemi

Allegato del Regolamento (UE) 2024/1689.

Sintesi Allegato VIII

L’allegato VIII specifica le informazioni da inserire nella banca dati dell’Unione per i sistemi di IA ad alto rischio. La registrazione aumenta trasparenza, tracciabilità e vigilanza pubblica sui sistemi impiegati in contesti sensibili. Per fornitori e deployer, l’allegato richiede di predisporre dati chiari su identificazione del sistema, finalità, soggetti responsabili, stato di commercializzazione, certificazioni e informazioni necessarie alla supervisione. Dal punto di vista operativo, è un presidio di accountability: le informazioni pubblicate devono essere coerenti con documentazione tecnica, dichiarazione di conformità, istruzioni d’uso e governance interna del ciclo di vita. In pratica richiede dati coerenti con inventario dei sistemi, ruoli dell’organizzazione e responsabilità verso autorità e utenti.

Testo ufficiale

Sezione A - Informazioni che i fornitori di sistemi di IA ad alto rischio devono presentare in conformità dell'articolo 49, paragrafo 1 Le seguenti informazioni devono essere fornite e successivamente aggiornate in relazione ai sistemi di IA ad alto rischio che devono essere registrati a norma dell'articolo 49, paragrafo 1:
1)il nome, l'indirizzo e i dati di contatto del fornitore;
2)se le informazioni sono trasmesse da un'altra persona per conto del fornitore: il nome, l'indirizzo e i dati di contatto di tale persona;
3)il nome, l'indirizzo e i dati di contatto del rappresentante autorizzato, ove applicabile;
4)la denominazione commerciale del sistema di IA e qualsiasi ulteriore riferimento inequivocabile che ne consenta l'identificazione e la tracciabilità;
5)la descrizione della finalità prevista del sistema di IA e dei componenti e delle funzioni supportati da tale sistema di IA;
6)una descrizione di base concisa delle informazioni utilizzate dal sistema (dati, input) e della sua logica operativa;
7)lo status del sistema di IA (sul mercato, o in servizio; non più immesso sul mercato/in servizio, richiamato);
8)il tipo, il numero e la data di scadenza del certificato rilasciato dall'organismo notificato e il nome o il numero di identificazione di tale organismo notificato, ove applicabile;
9)una copia scannerizzata del certificato di cui al punto 8, ove applicabile;
10)eventuali Stati membri dell'Unione in cui il sistema di IA è stato immesso sul mercato, messo in servizio o reso disponibile;
11)una copia della dichiarazione di conformità UE di cui all'articolo 47;
12)le istruzioni per l'uso in formato elettronico; questa informazione non deve essere fornita per i sistemi di IA ad alto rischio nei settori delle attività di contrasto o della migrazione, dell'asilo e della gestione del controllo delle frontiere di cui all'Allegato III - Sistemi IA ad alto rischio, punti 1, 6 e 7;
13)un indirizzo internet per ulteriori informazioni (facoltativo). Sezione B - Informazioni che i fornitori di sistemi di IA ad alto rischio devono presentare in conformità dell'articolo 49, paragrafo 2 Le seguenti informazioni devono essere fornite e successivamente aggiornate in relazione ai sistemi di IA che devono essere registrati a norma dell'articolo 49, paragrafo 2:
1)il nome, l'indirizzo e i dati di contatto del fornitore;
2)se le informazioni sono trasmesse da un'altra persona per conto del fornitore: il nome, l'indirizzo e i dati di contatto di tale persona;
3)il nome, l'indirizzo e i dati di contatto del rappresentante autorizzato, ove applicabile;
4)la denominazione commerciale del sistema di IA e qualsiasi ulteriore riferimento inequivocabile che ne consenta l'identificazione e la tracciabilità;
5)la descrizione della finalità prevista del sistema di IA;
6)la o le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, sulla base delle quali il sistema di IA non è ritenuto ad alto rischio;
7)una breve sintesi dei motivi per i quali il sistema di IA non è ritenuto ad alto rischio in applicazione della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3;
8)lo status del sistema di IA (sul mercato, o in servizio; non più immesso sul mercato/in servizio, richiamato);
9)eventuali Stati membri dell'Unione in cui il sistema di IA è stato immesso sul mercato, messo in servizio o reso disponibile. Sezione C - Informazioni che i deployer di sistemi di IA ad alto rischio devono presentare in conformità dell'articolo 49, paragrafo 3 Le seguenti informazioni devono essere fornite e successivamente aggiornate in relazione ai sistemi di IA ad alto rischio che devono essere registrati a norma dell'articolo 49:
1)il nome, l'indirizzo e i dati di contatto del deployer;
2)il nome, l'indirizzo e i dati di contatto della persona che fornisce informazioni a nome del deployer;
3)l'indirizzo internet dell'inserimento del sistema di IA nella banca dati dell'UE da parte del suo fornitore;
4)una sintesi dei risultati della valutazione d'impatto sui diritti fondamentali effettuata a norma dell'articolo 27;
5)una sintesi della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati effettuata ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 27 della direttiva (UE) 2016/680, come specificato all'articolo 26, paragrafo 8, del presente regolamento, ove applicabile.