AI Act

Capo III · SEZIONE 4

Articolo 33 - Affiliate degli organismi notificati e subappaltatori

Già applicabileDisposizione già in applicazione secondo il calendario dell’articolo 113 dell’AI Act.

Sistemi di IA ad alto rischio / Autorità di notifica e organismi notificati

Sintesi Articolo 33

L’articolo 33 disciplina il ricorso a subappaltatori e affiliate da parte degli organismi notificati: è ammesso solo con il consenso del fornitore, l’organismo resta pienamente responsabile dei compiti svolti da terzi e deve garantire che subappaltatori e affiliate rispettino i requisiti dell’articolo 31, informandone l’autorità di notifica. I documenti che attestano la valutazione delle qualifiche dei terzi e i lavori da questi svolti restano a disposizione dell’autorità. Per i fornitori il punto pratico è contrattuale e di riservatezza: sapere chi materialmente vedrà documentazione tecnica, dataset e modelli durante la certificazione, e assicurarsi che gli obblighi di confidenzialità coprano l’intera catena del certificatore.

Testo ufficiale

1)L'organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata soddisfino i requisiti di cui all'articolo 31 e ne informa l'autorità di notifica.
2)Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità dei compiti eseguiti da eventuali subappaltatori o affiliate.
3)Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del fornitore. Gli organismi notificati mettono a disposizione del pubblico un elenco delle loro affiliate.
4)I documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e il lavoro da essi eseguito a norma del presente regolamento sono tenuti a disposizione dell'autorità di notifica per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data in cui termina il contratto di subappalto.
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