AI Act

Capo VII · SEZIONE 1

Articolo 64 - Ufficio per l'IA

Già applicabileApplicabile secondo il calendario dell’articolo 113 dell’AI Act.

Governance / Governance a livello dell'Unione

Sintesi Articolo 64

L’articolo 64 disciplina ufficio per l’IA nel sistema di governance dell’AI Act. La norma definisce istituzioni, competenze, coordinamento o autorità chiamate a garantire applicazione coerente del regolamento nell’Unione e negli Stati membri. Sul piano operativo, le imprese devono sapere chi può chiedere informazioni, svolgere controlli, emanare orientamenti o coordinare enforcement. Per i programmi di compliance ciò implica monitoraggio regolatorio, gestione dei rapporti con autorità, presidio delle notifiche e aggiornamento continuo di policy, contratti e documentazione tecnica. Il controllo va disegnato prima del go-live: metriche, log, segnalazioni, riesami e responsabilità di intervento devono essere già definiti.

Testo ufficiale

1)La Commissione sviluppa le competenze e le capacità dell'Unione nel settore dell'IA attraverso l'ufficio per l'IA.
2)Gli Stati membri agevolano i compiti affidati all'ufficio per l'IA, come indicato nel presente regolamento.