Capo V · SEZIONE 2
Articolo 54 - Rappresentanti autorizzati dei fornitori di modelli di IA per finalità generali
Già applicabileApplicabile secondo il calendario dell’articolo 113 dell’AI Act.
Modelli di IA per finalità generali / Obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali
Sintesi Articolo 54
L’articolo 54 disciplina il ruolo dei rappresentanti autorizzati dei fornitori di modelli di IA per finalità generali. La norma sposta l’attenzione dalla singola applicazione al modello che può essere riutilizzato a valle in molti contesti. Sul piano operativo, i fornitori devono presidiare documentazione tecnica, informazioni per integratori e deployer, policy sul diritto d'autore, trasparenza sui contenuti usati per l’addestramento e, per i modelli con rischio sistemico, valutazioni e mitigazioni rafforzate. Questo articolo è centrale per contratti, supply chain tecnologica e governance dei modelli fondazionali, perché impone evidenze trasferibili agli operatori downstream. La trasparenza deve entrare in interfacce, informative, procedure di assistenza e contratti, evitando formule generiche che non aiutano davvero l’utente.
Testo ufficiale
1)Prima di immettere sul mercato dell'Unione un modello di IA per finalità generali, i fornitori stabiliti in paesi terzi nominano, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato stabilito nell'Unione.
2)Il fornitore consente al suo rappresentante autorizzato di eseguire i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fornitore.
3)Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fornitore. Fornisce una copia del mandato all'ufficio per l'IA, su richiesta, in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione. Ai fini del presente regolamento, il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire i compiti seguenti:
b)tenere a disposizione dell'ufficio per l'IA e delle autorità nazionali competenti una copia della documentazione tecnica di cui all'
Allegato XI - Documentazione dei modelli IA generali per un periodo di 10 anni dalla data in cui il modello di IA per finalità generali è stato immesso sul mercato e i dati di contatto del fornitore che ha nominato il rappresentante autorizzato;
c)fornire all'ufficio per l'IA, su richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione, comprese quelle di cui alla lettera b), necessarie per dimostrare la conformità agli obblighi di cui al presente capo;
d)cooperare con l'ufficio per l'IA e le autorità competenti, su richiesta motivata, in qualsiasi azione intrapresa da queste ultime in relazione al modello di IA per finalità generali, anche quando il modello è integrato nei sistemi di IA immessi sul mercato o messi in servizio nell'Unione.
4)Il mandato consente al rappresentante autorizzato di essere interlocutore, in aggiunta o in sostituzione del fornitore, nei confronti dell'ufficio per l'IA o delle autorità competenti per tutte le questioni relative al rispetto del presente regolamento.
5)Il rappresentante autorizzato pone fine al mandato se ritiene o ha motivi di ritenere che il fornitore agisca in contrasto con i propri obblighi a norma del presente regolamento. In tal caso, comunica immediatamente anche all'ufficio per l'IA la cessazione del mandato e i relativi motivi.
6)L’obbligo di cui al presente articolo non si applica ai fornitori di modelli di IA per finalità generali rilasciati con licenza libera e open source che consentono l’accesso, l’uso, la modifica e la distribuzione del modello e i cui parametri, compresi i pesi, le informazioni sull’architettura del modello e le informazioni sull’uso del modello, sono resi pubblici, tranne nel caso in cui i modelli di IA per finalità generali presentino rischi sistemici.