AI Act

Capo III · SEZIONE 3

Articolo 21 - Cooperazione con le autorità competenti

Digital OmnibusDisposizione interessata dalla proposta di rinvio o modifica del pacchetto Digital Omnibus: da monitorare fino all’adozione definitiva.

Sistemi di IA ad alto rischio / Obblighi dei fornitori e dei deployer dei sistemi di IA ad alto rischio e di altre parti

Sintesi Articolo 21

L’articolo 21 obbliga i fornitori a cooperare con le autorità competenti: su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del sistema ad alto rischio, in una lingua ufficiale indicata dallo Stato membro, e dare accesso ai log generati automaticamente ex articolo 12, nella misura in cui sono sotto il loro controllo. Le informazioni ottenute sono coperte dagli obblighi di riservatezza dell’articolo 78. Per prepararsi conviene predisporre un fascicolo di conformità pronto all’esibizione, identificare in anticipo chi risponde alle autorità e con quali approvazioni interne, e disciplinare nei contratti come i partner della catena del valore contribuiscono in caso di richiesta.

Testo ufficiale

1)I fornitori di sistemi di IA ad alto rischio, su richiesta motivata di un'autoritàcompetente, forniscono a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del sistema di IA ad alto rischio ai requisiti di cui alla sezione 2, in una lingua che può essere compresa facilmente dall'autorità in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione indicata dallo Stato membro interessato.
2)Su richiesta motivata di un'autorità competente, i fornitori concedono inoltre all'autorità competente richiedente, a seconda dei casi, l'accesso ai log generati automaticamente del sistema di IA ad alto rischio di cui all'articolo 12, paragrafo 1, nella misura in cui tali log sono sotto il loro controllo.
3)Qualsiasi informazione ottenuta da un'autorità competente a norma del presente articolo è trattata in conformità degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 78.
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