Capo III · SEZIONE 3
Articolo 21 - Cooperazione con le autorità competenti
Sistemi di IA ad alto rischio / Obblighi dei fornitori e dei deployer dei sistemi di IA ad alto rischio e di altre parti
Sintesi Articolo 21
L’articolo 21 disciplina cooperazione con le autorità competenti nell’ambito dei sistemi di IA ad alto rischio. La disposizione va letta come parte del ciclo di conformità del Capo III: qualificare correttamente il sistema, progettare controlli tecnici e organizzativi, documentare le evidenze e mantenere la conformità dopo l’immissione sul mercato o la messa in servizio. Sul piano operativo, i fornitori devono documentare scelte, controlli e responsabilità lungo il ciclo di vita; la classificazione ad alto rischio attiva requisiti rafforzati, evidenze tecniche e controlli organizzativi; la trasparenza deve essere progettata nell’interfaccia, nella documentazione e nelle comunicazioni agli utenti. Per fornitori, deployer e altri operatori questo articolo richiede procedure interne, responsabilità chiare, tracciabilità delle decisioni e coordinamento con sicurezza, privacy, qualità, procurement e gestione del rischio. La sintesi non sostituisce il testo ufficiale, ma aiuta a trasformare la norma in requisiti verificabili. Il presidio operativo è una matrice di classificazione, con evidenze conservate e riesaminate quando cambiano finalità, dati, contesto o integrazioni tecniche.