Capo III · SEZIONE 3
Articolo 21 - Cooperazione con le autorità competenti
Sistemi di IA ad alto rischio / Obblighi dei fornitori e dei deployer dei sistemi di IA ad alto rischio e di altre parti
Sintesi Articolo 21
L’articolo 21 obbliga i fornitori a cooperare con le autorità competenti: su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del sistema ad alto rischio, in una lingua ufficiale indicata dallo Stato membro, e dare accesso ai log generati automaticamente ex articolo 12, nella misura in cui sono sotto il loro controllo. Le informazioni ottenute sono coperte dagli obblighi di riservatezza dell’articolo 78. Per prepararsi conviene predisporre un fascicolo di conformità pronto all’esibizione, identificare in anticipo chi risponde alle autorità e con quali approvazioni interne, e disciplinare nei contratti come i partner della catena del valore contribuiscono in caso di richiesta.