Capo IX · SEZIONE 5
Articolo 91 - Potere di richiedere documentazione e informazioni
Monitoraggio successivo all'immissione sul mercato, condivisione delle informazioni e vigilanza del mercato / Supervisione, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di modelli di IA per finalità generali
Sintesi Articolo 91
L’articolo 91 disciplina potere di richiedere documentazione e informazioni nel quadro di monitoraggio, informazione, vigilanza e enforcement. La norma rende la compliance un processo continuativo: dopo l’immissione sul mercato o l’uso, occorre monitorare prestazioni e rischi, gestire incidenti, cooperare con autorità, documentare riscontri e adottare misure correttive quando necessario. Sul piano operativo, i fornitori devono documentare scelte, controlli e responsabilità lungo il ciclo di vita; la trasparenza deve essere progettata nell’interfaccia, nella documentazione e nelle comunicazioni agli utenti; la cooperazione con autorità competenti e organismi di controllo richiede flussi informativi tempestivi. Per fornitori e deployer questo significa predisporre processi di post-market monitoring, escalation, audit, gestione dei reclami e conservazione delle evidenze, con forte coordinamento tra legale, sicurezza, privacy, qualità e business owner. La trasparenza deve entrare in interfacce, informative, procedure di assistenza e contratti, evitando formule generiche che non aiutano davvero l’utente.