Capo IX · SEZIONE 3
Articolo 77 - Poteri delle autorità che tutelano i diritti fondamentali
Monitoraggio successivo all'immissione sul mercato, condivisione delle informazioni e vigilanza del mercato / Applicazione
Sintesi Articolo 77
L’articolo 77 disciplina poteri delle autorità che tutelano i diritti fondamentali nel quadro di monitoraggio, informazione, vigilanza e enforcement. La norma rende la compliance un processo continuativo: dopo l’immissione sul mercato o l’uso, occorre monitorare prestazioni e rischi, gestire incidenti, cooperare con autorità, documentare riscontri e adottare misure correttive quando necessario. Sul piano operativo, la classificazione ad alto rischio attiva requisiti rafforzati, evidenze tecniche e controlli organizzativi; la qualità dei dati, la tracciabilità e la prevenzione dei bias diventano presidi centrali; serve un approccio documentato di risk management, riesame e mitigazione. Per fornitori e deployer questo significa predisporre processi di post-market monitoring, escalation, audit, gestione dei reclami e conservazione delle evidenze, con forte coordinamento tra legale, sicurezza, privacy, qualità e business owner. Il presidio operativo è una matrice di classificazione, con evidenze conservate e riesaminate quando cambiano finalità, dati, contesto o integrazioni tecniche.