AI Act

Capo XIII

Articolo 102 - Modifica del regolamento (CE) n, 300/2008

Dal 2 agosto 2026Applicazione prevista dal calendario generale dell’AI Act.

Disposizioni finali

Sintesi Articolo 102

L’articolo 102 modifica normativa settoriale dell’Unione per coordinare l’AI Act con discipline già esistenti. La disposizione dimostra che la regolazione dell’IA non vive isolata: si innesta su sicurezza dei prodotti, trasporti, dispositivi, macchine, aviazione, veicoli o altri settori regolati. In pratica gli operatori devono valutare sia gli obblighi AI Act sia quelli della normativa verticale applicabile al prodotto o servizio. La compliance richiede quindi mappatura normativa, responsabilità tra funzioni tecniche e legali, coordinamento con valutazioni di conformità esistenti e aggiornamento della documentazione di prodotto. La lettura operativa è inserirlo in un sistema di AI governance: inventario, ruoli, evidenze, controlli e riesame periodico.

Testo ufficiale

All'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n, 300/2008 è aggiunto il comma seguente:
«Nell'adottare misure dettagliate relative alle specifiche tecniche e alle procedure per l'approvazione e l'uso delle attrezzature di sicurezza per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 o del Parlamento europeo e del Consiglio (*), si tiene conto dei requisiti di cui al Capo III, sezione 2, di tale regolamento. (*) Regolamento (UE) 2024/1689 o del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n, 300/2008, (UE) n, 167/2013, (UE) n, 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) (GU L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa. eu/eli/reg/2024/1689/oj).».