AI Act

Capo III · SEZIONE 4

Articolo 35 - Numeri di identificazione ed elenchi di organismi notificati

Già applicabileDisposizione già in applicazione secondo il calendario dell’articolo 113 dell’AI Act.

Sistemi di IA ad alto rischio / Autorità di notifica e organismi notificati

Sintesi Articolo 35

L’articolo 35 disciplina l’identificazione pubblica degli organismi notificati: la Commissione assegna a ciascuno un numero di identificazione unico — anche quando l’organismo è notificato ai sensi di più atti dell’Unione — e pubblica l’elenco degli organismi con i rispettivi numeri e ambiti di attività, tenendolo aggiornato. È la base di trasparenza del sistema: l’elenco NANDO consente ai fornitori di verificare che l’organismo scelto sia effettivamente notificato per l’AI Act e per la tipologia di sistemi di interesse, e alle autorità e ai clienti di controllare l’autenticità dei certificati. Prima di firmare un incarico di certificazione, la verifica del numero e dell’ambito di notifica è un controllo di due diligence rapido e doveroso.

Testo ufficiale

1)La Commissione assegna un numero di identificazione unico a ciascun organismo notificato, anche se un organismo è notificato a norma di più atti dell'Unione.
2)La Commissione mette pubblicamente a disposizione l'elenco degli organismi notificati ai sensi del presente regolamento, inclusi i loro numeri di identificazione e le attività per le quali sono stati notificati. La Commissione garantisce che l'elenco sia tenuto aggiornato.
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