Capo III · SEZIONE 4
Articolo 34 - Obblighi operativi degli organismi notificati
Sistemi di IA ad alto rischio / Autorità di notifica e organismi notificati
Sintesi Articolo 34
L’articolo 34 fissa gli obblighi operativi degli organismi notificati: eseguire le valutazioni di conformità secondo le procedure dell’articolo 43, evitando oneri inutili per gli operatori e tenendo conto delle dimensioni del fornitore, in particolare per PMI e start-up, pur senza abbassare il livello di protezione. Devono mettere a disposizione dell’autorità di notifica la documentazione sulle attività svolte e svolgere le attività di valutazione con competenza e proporzionalità, considerando il grado di complessità e rischio del sistema. Per chi affronta la certificazione, l’articolo è una leva negoziale legittima: tempi, costi e profondità delle verifiche devono essere commisurati al caso concreto, e le PMI possono richiamare espressamente la riduzione degli oneri amministrativi.