AI Act

Capo III · SEZIONE 4

Articolo 34 - Obblighi operativi degli organismi notificati

Già applicabileDisposizione già in applicazione secondo il calendario dell’articolo 113 dell’AI Act.

Sistemi di IA ad alto rischio / Autorità di notifica e organismi notificati

Sintesi Articolo 34

L’articolo 34 fissa gli obblighi operativi degli organismi notificati: eseguire le valutazioni di conformità secondo le procedure dell’articolo 43, evitando oneri inutili per gli operatori e tenendo conto delle dimensioni del fornitore, in particolare per PMI e start-up, pur senza abbassare il livello di protezione. Devono mettere a disposizione dell’autorità di notifica la documentazione sulle attività svolte e svolgere le attività di valutazione con competenza e proporzionalità, considerando il grado di complessità e rischio del sistema. Per chi affronta la certificazione, l’articolo è una leva negoziale legittima: tempi, costi e profondità delle verifiche devono essere commisurati al caso concreto, e le PMI possono richiamare espressamente la riduzione degli oneri amministrativi.

Testo ufficiale

1)Gli organismi notificati verificano la conformità dei sistemi di IA ad alto rischio secondo le procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 43.
2)Gli organismi notificati evitano oneri inutili per i fornitori nello svolgimento delle loro attività e tengono debitamente conto delle dimensioni del fornitore, del settore in cui opera, della sua struttura e del grado di complessità del sistema di IA ad alto rischio interessato, in particolare al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi e i costi di conformità per le microimprese e le piccole imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE. L'organismo notificato rispetta tuttavia il grado di rigore e il livello di tutela necessari per la conformità del sistema di IA ad alto rischio rispetto ai requisiti del presente regolamento.
3)Gli organismi notificati mettono a disposizione e trasmettono su richiesta tutta la documentazione pertinente, inclusa la documentazione del fornitore, all'autorità di notifica di cui all'articolo 28 per consentirle di svolgere le proprie attività di valutazione, designazione, notifica e monitoraggio e per agevolare la valutazione di cui alla presente sezione.
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