AI Act

Capo XIII

Articolo 111 - Sistemi di IA già immessi sul mercato o messi in servizio e modelli di IA per finalità generali già immessi sul mercato

Dal 2 agosto 2026Applicazione prevista dal calendario generale dell’AI Act.

Disposizioni finali

Sintesi Articolo 111

L’articolo 111 disciplina il regime transitorio per sistemi di IA e modelli di IA per finalità generali già immessi sul mercato. La norma è decisiva per gestire portafogli esistenti: non tutti i sistemi legacy sono automaticamente soggetti allo stesso livello di adeguamento, ma modifiche significative, uso da parte di autorità pubbliche o integrazione in infrastrutture rilevanti possono attivare obblighi. In pratica le organizzazioni devono censire sistemi e modelli in uso, valutare date, modifiche, finalità prevista e responsabilità contrattuali, pianificando remediation e documentazione prima delle scadenze applicabili. Il punto tech-legal è la qualità delle informazioni trasferite a valle: documentazione, limiti, sicurezza, copyright e monitoraggio devono restare coerenti.

Testo ufficiale

1)Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5 di cui all'articolo 113, paragrafo 3, lettera a), i sistemi di IA che sono componenti di sistemi IT su larga scala istituiti dagli atti giuridici elencati nell'Allegato X - Normativa sui sistemi eu-LISA che sono stati immessi sul mercato o messi in servizio prima del 2 agosto 2027 sono resi conformi al presente regolamento entro il 31 dicembre 2030. Si tiene conto dei requisiti di cui al presente regolamento nella valutazione di ciascun sistema IT su larga scala istituito dagli atti giuridici elencati nell'Allegato X - Normativa sui sistemi eu-LISA da effettuare come previsto in tali atti giuridici e ove tali atti giuridici siano sostituiti o modificati.
2)Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5 di cui all'articolo 113, paragrafo 3, lettera a), il presente regolamento si applica agli operatori dei sistemi di IA ad alto rischio, diversi dai sistemi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che sono stati immessi sul mercato o messi in servizio prima del 2 agosto 2026, solo se, a decorrere da tale data, tali sistemi sono soggetti a modifiche significative della loro progettazione. In ogni caso, i fornitori e deployers di sistemi di IA ad alto rischio destinati a essere utilizzati dalle autorità pubbliche adottano le misure necessarie per conformarsi ai requisiti e agli obblighi del presente regolamento entro il 2 agosto 2030.
3)I fornitori di modelli di IA per finalità generali che sono stati immessi sul mercato prima del 2 agosto 2025 adottano le misure necessarie per conformarsi agli obblighi di cui al presente regolamento entro 2 agosto 2027. (58) Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (GU L 409 del 4.12.2020, pag. 1).