Capo XIII
Articolo 111 - Sistemi di IA già immessi sul mercato o messi in servizio e modelli di IA per finalità generali già immessi sul mercato
Disposizioni finali
Sintesi Articolo 111
L’articolo 111 disciplina il regime transitorio per sistemi di IA e modelli di IA per finalità generali già immessi sul mercato. La norma è decisiva per gestire portafogli esistenti: non tutti i sistemi legacy sono automaticamente soggetti allo stesso livello di adeguamento, ma modifiche significative, uso da parte di autorità pubbliche o integrazione in infrastrutture rilevanti possono attivare obblighi. In pratica le organizzazioni devono censire sistemi e modelli in uso, valutare date, modifiche, finalità prevista e responsabilità contrattuali, pianificando remediation e documentazione prima delle scadenze applicabili. Il punto tech-legal è la qualità delle informazioni trasferite a valle: documentazione, limiti, sicurezza, copyright e monitoraggio devono restare coerenti.