Capo IX · SEZIONE 4
Articolo 86 - Diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali
Monitoraggio successivo all'immissione sul mercato, condivisione delle informazioni e vigilanza del mercato / Mezzi di ricorso
Sintesi Articolo 86
L’articolo 86 disciplina diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali nel quadro di monitoraggio, informazione, vigilanza e enforcement. La norma rende la compliance un processo continuativo: dopo l’immissione sul mercato o l’uso, occorre monitorare prestazioni e rischi, gestire incidenti, cooperare con autorità, documentare riscontri e adottare misure correttive quando necessario. Sul piano operativo, i deployer devono integrare il sistema in processi governati e verificabili; la classificazione ad alto rischio attiva requisiti rafforzati, evidenze tecniche e controlli organizzativi; serve un approccio documentato di risk management, riesame e mitigazione. Per fornitori e deployer questo significa predisporre processi di post-market monitoring, escalation, audit, gestione dei reclami e conservazione delle evidenze, con forte coordinamento tra legale, sicurezza, privacy, qualità e business owner. Il presidio operativo è una matrice di classificazione, con evidenze conservate e riesaminate quando cambiano finalità, dati, contesto o integrazioni tecniche.