AI Act

Capo III · SEZIONE 5

Articolo 42 - Presunzione di conformità a determinati requisiti

Digital OmnibusDisposizione interessata dalla proposta di rinvio o modifica del pacchetto Digital Omnibus: da monitorare fino all’adozione definitiva.

Sistemi di IA ad alto rischio / Norme, valutazione della conformità, certificati, registrazione

Sintesi Articolo 42

L’articolo 42 aggiunge due presunzioni di conformità mirate: i sistemi ad alto rischio addestrati e testati su dati che riflettono il contesto geografico, comportamentale o funzionale specifico d’uso si presumono conformi ai requisiti di rappresentatività dei dati dell’articolo 10, paragrafo 4; i sistemi certificati o dichiarati conformi a uno schema di certificazione di cibersicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2019/881 si presumono conformi ai requisiti di cibersicurezza dell’articolo 15, per la parte coperta. Sono scorciatoie probatorie preziose: chi già investe in certificazioni di cybersecurity europee o in dataset locali ben documentati può capitalizzarle direttamente nella dimostrazione di conformità AI Act.

Testo ufficiale

1)I sistemi di IA ad alto rischio che sono stati addestrati e sottoposti a prova con dati che rispecchiano il contesto geografico, comportamentale, contestuale o funzionale specifico all'interno del quale sono destinati a essere usati si presumono conformi ai pertinenti requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 4.
2)I sistemi di IA ad alto rischio che sono stati certificati o per i quali è stata rilasciata una dichiarazione di conformità nell'ambito di un sistema di cibersicurezza a norma del regolamento (UE) 2019/881 e i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea si presumono conformi ai requisiti di cibersicurezza di cui all'articolo 15 del presente regolamento, nella misura in cui tali requisiti siano contemplati nel certificato di cibersicurezza o nella dichiarazione di conformità o in parti di essi.
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