AI Act

Capo III · SEZIONE 4

Articolo 29 - Domanda di notifica presentata dagli organismi di valutazione della conformità

Già applicabileDisposizione già in applicazione secondo il calendario dell’articolo 113 dell’AI Act.

Sistemi di IA ad alto rischio / Autorità di notifica e organismi notificati

Sintesi Articolo 29

L’articolo 29 disciplina la domanda con cui un organismo di valutazione della conformità chiede la notifica alla propria autorità nazionale: deve descrivere le attività di valutazione, i moduli e i tipi di sistemi di IA per cui dichiara competenza, e allegare, ove esista, un certificato di accreditamento rilasciato dall’organismo nazionale che attesti il rispetto dei requisiti dell’articolo 31. In mancanza di accreditamento, l’organismo deve fornire le prove documentali che consentano all’autorità di verificare, riconoscere e monitorare regolarmente la sua conformità. Per il mercato è la porta d’ingresso al ruolo di organismo notificato; per i fornitori è una garanzia indiretta sulla solidità dei certificatori che sceglieranno.

Testo ufficiale

1)Gli organismi di valutazione della conformità presentano una domanda di notifica all'autorità di notifica dello Stato membro in cui sono stabiliti.
2)La domanda di notifica è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e dei tipi di sistemi di IA per i quali tale organismo di valutazione della conformità dichiara di essere competente, nonché da un certificato di accreditamento, se disponibile, rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l'organismo di valutazione della conformità è conforme ai requisiti di cui all'articolo 31. Sono aggiunti documenti validi relativi alle designazioni esistenti dell'organismo notificato richiedente ai sensi di qualsiasi altra normativa di armonizzazione dell'Unione.
3)Qualora non possa fornire un certificato di accreditamento, l'organismo di valutazione della conformità interessato fornisce all'autorità di notifica tutte le prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il monitoraggio periodico della sua conformità ai requisiti di cui all'articolo 31.
4)Per gli organismi notificati designati ai sensi di qualsiasi altra normativa di armonizzazione dell'Unione, tutti i documenti e i certificati connessi a tali designazioni possono essere utilizzati a sostegno della loro procedura di designazione a norma del presente regolamento, a seconda dei casi. L'organismo notificato aggiorna la documentazione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo ogni volta che si verificano cambiamenti di rilievo, al fine di consentire all'autorità responsabile degli organismi notificati di monitorare e verificare il continuo rispetto di tutte le prescrizioni di cui all'articolo 31.
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