AI Act

Capo III · SEZIONE 4

Articolo 39 - Organismi di valutazione della conformità di paesi terzi

Già applicabileDisposizione già in applicazione secondo il calendario dell’articolo 113 dell’AI Act.

Sistemi di IA ad alto rischio / Autorità di notifica e organismi notificati

Sintesi Articolo 39

L’articolo 39 apre alla partecipazione internazionale: gli organismi di valutazione della conformità stabiliti in paesi terzi con cui l’Unione ha concluso un accordo possono essere autorizzati a svolgere le attività degli organismi notificati ai sensi del regolamento, purché soddisfino i requisiti dell’articolo 31 o garantiscano un livello equivalente. È la base per il mutuo riconoscimento delle certificazioni AI in accordi commerciali futuri. Per i gruppi multinazionali il tema è strategico: la possibilità di far valere in UE valutazioni svolte da organismi extra-UE dipenderà da questi accordi, e fino ad allora la certificazione dei sistemi ad alto rischio destinati al mercato europeo passa dagli organismi notificati dell’Unione.

Testo ufficiale

Gli organismi di valutazione della conformità istituiti a norma del diritto di un paese terzo con il quale l'Unione ha concluso un accordo possono essere autorizzati a svolgere le attività degli organismi notificati a norma del presente regolamento, a condizione che soddisfino i requisiti stabiliti all'articolo 31 o garantiscano un livello di conformità equivalente.
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