Capo IX · SEZIONE 5
Articolo 90 - Segnalazioni di rischi sistemici da parte del gruppo di esperti scientifici
Dal 2 agosto 2026Applicazione prevista dal 2 agosto 2026, secondo il calendario generale dell’articolo 113 dell’AI Act.
Monitoraggio successivo all'immissione sul mercato, condivisione delle informazioni e vigilanza del mercato / Supervisione, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di modelli di IA per finalità generali
Sintesi Articolo 90
L’articolo 90 disciplina segnalazioni di rischi sistemici da parte del gruppo di esperti scientifici nel quadro di monitoraggio, informazione, vigilanza e enforcement. La norma rende la compliance un processo continuativo: dopo l’immissione sul mercato o l’uso, occorre monitorare prestazioni e rischi, gestire incidenti, cooperare con autorità, documentare riscontri e adottare misure correttive quando necessario. Sul piano operativo, serve un approccio documentato di risk management, riesame e mitigazione. Per fornitori e deployer questo significa predisporre processi di post-market monitoring, escalation, audit, gestione dei reclami e conservazione delle evidenze, con forte coordinamento tra legale, sicurezza, privacy, qualità e business owner. Il punto tech-legal è la qualità delle informazioni trasferite a valle: documentazione, limiti, sicurezza, copyright e monitoraggio devono restare coerenti.
Testo ufficiale
1)Il gruppo di esperti scientifici può effettuare una segnalazione qualificata all'ufficio per l'IA qualora abbia motivo di sospettare che:
a)un modello di IA per finalità generali presenti un rischio concreto identificabile a livello dell'Unione; o
b)un modello di IA per finalità generali soddisfi le condizioni di cui all'
articolo 51.
2)In seguito a tale segnalazione qualificata, la Commissione, tramite l'ufficio per l'IA e dopo avere informato il consiglio per l'IA, può esercitare le competenze di cui alla presente sezione ai fini della valutazione della questione. L'ufficio per l'IA informa il consiglio per l'IA di qualsiasi misura conformemente agli articoli da 91 a 94.
3)La segnalazione qualificata è debitamente motivata e indica almeno:
a)il punto di contatto del fornitore del modello di IA per finalità generali con rischio sistemico in questione;
b)una descrizione dei fatti di cui trattasi e dei motivi della segnalazione effettuata dal gruppo di esperti scientifici;
c)qualsiasi altra informazione che il gruppo di esperti scientifici ritenga pertinente, comprese, se del caso, le informazioni raccolte di propria iniziativa.