Capo IX · SEZIONE 5
Articolo 94 - Diritti procedurali degli operatori economici del modello di IA per finalità generali
Monitoraggio successivo all'immissione sul mercato, condivisione delle informazioni e vigilanza del mercato / Supervisione, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di modelli di IA per finalità generali
Sintesi Articolo 94
L’articolo 94 disciplina diritti procedurali degli operatori economici del modello di IA per finalità generali nel quadro di monitoraggio, informazione, vigilanza e enforcement. La norma rende la compliance un processo continuativo: dopo l’immissione sul mercato o l’uso, occorre monitorare prestazioni e rischi, gestire incidenti, cooperare con autorità, documentare riscontri e adottare misure correttive quando necessario. Sul piano operativo, i fornitori devono documentare scelte, controlli e responsabilità lungo il ciclo di vita. Per fornitori e deployer questo significa predisporre processi di post-market monitoring, escalation, audit, gestione dei reclami e conservazione delle evidenze, con forte coordinamento tra legale, sicurezza, privacy, qualità e business owner. Il punto tech-legal è la qualità delle informazioni trasferite a valle: documentazione, limiti, sicurezza, copyright e monitoraggio devono restare coerenti.