Capo IX · SEZIONE 5
Articolo 93 - Potere di richiedere misure
Monitoraggio successivo all'immissione sul mercato, condivisione delle informazioni e vigilanza del mercato / Supervisione, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di modelli di IA per finalità generali
Sintesi Articolo 93
L’articolo 93 disciplina potere di richiedere misure nel quadro di monitoraggio, informazione, vigilanza e enforcement. La norma rende la compliance un processo continuativo: dopo l’immissione sul mercato o l’uso, occorre monitorare prestazioni e rischi, gestire incidenti, cooperare con autorità, documentare riscontri e adottare misure correttive quando necessario. Sul piano operativo, i fornitori devono documentare scelte, controlli e responsabilità lungo il ciclo di vita; serve un approccio documentato di risk management, riesame e mitigazione; la cooperazione con autorità competenti e organismi di controllo richiede flussi informativi tempestivi. Per fornitori e deployer questo significa predisporre processi di post-market monitoring, escalation, audit, gestione dei reclami e conservazione delle evidenze, con forte coordinamento tra legale, sicurezza, privacy, qualità e business owner. Il punto tech-legal è la qualità delle informazioni trasferite a valle: documentazione, limiti, sicurezza, copyright e monitoraggio devono restare coerenti.