AI Act

Capo IX · SEZIONE 5

Articolo 93 - Potere di richiedere misure

Dal 2 agosto 2026Applicazione prevista dal 2 agosto 2026, secondo il calendario generale dell’articolo 113 dell’AI Act.

Monitoraggio successivo all'immissione sul mercato, condivisione delle informazioni e vigilanza del mercato / Supervisione, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di modelli di IA per finalità generali

Sintesi Articolo 93

L’articolo 93 disciplina potere di richiedere misure nel quadro di monitoraggio, informazione, vigilanza e enforcement. La norma rende la compliance un processo continuativo: dopo l’immissione sul mercato o l’uso, occorre monitorare prestazioni e rischi, gestire incidenti, cooperare con autorità, documentare riscontri e adottare misure correttive quando necessario. Sul piano operativo, i fornitori devono documentare scelte, controlli e responsabilità lungo il ciclo di vita; serve un approccio documentato di risk management, riesame e mitigazione; la cooperazione con autorità competenti e organismi di controllo richiede flussi informativi tempestivi. Per fornitori e deployer questo significa predisporre processi di post-market monitoring, escalation, audit, gestione dei reclami e conservazione delle evidenze, con forte coordinamento tra legale, sicurezza, privacy, qualità e business owner. Il punto tech-legal è la qualità delle informazioni trasferite a valle: documentazione, limiti, sicurezza, copyright e monitoraggio devono restare coerenti.

Testo ufficiale

1)Se necessario e opportuno, la Commissione può chiedere ai fornitori di:
a)adottare misure adeguate per adempiere gli obblighi di cui agli articoli 53 e 54;
b)attuare misure di attenuazione se la valutazione effettuata conformemente all'articolo 92 ha suscitato un timore serio e comprovato di un rischio sistemico a livello dell'Unione;
c)limitare la messa a disposizione sul mercato, ritirare o richiamare il modello.
2)Prima di richiedere una misura, l'ufficio per l'IA può avviare un dialogo strutturato con il fornitore del modello di IA per finalità generali.
3)Se, durante il dialogo strutturato di cui al paragrafo 2, il fornitore del modello di IA per finalità generali con rischio sistemico si assume impegni relativi all'attuazione di misure di attenuazione per far fronte a un rischio sistemico a livello dell'Unione, la Commissione può, mediante decisione, rendere tali impegni vincolanti e dichiarare che non vi sono ulteriori motivi di intervento.
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