Capo V · SEZIONE 1
Articolo 51 - Classificazione dei modelli di IA per finalità generali come modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico
Già applicabileApplicabile secondo il calendario dell’articolo 113 dell’AI Act.
Modelli di IA per finalità generali / Regole di classificazione
Sintesi Articolo 51
L’articolo 51 riguarda classificazione dei modelli di IA per finalità generali come modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico nel regime dei modelli di IA per finalità generali. La norma sposta l’attenzione dalla singola applicazione al modello che può essere riutilizzato a valle in molti contesti. Sul piano operativo, i fornitori devono presidiare documentazione tecnica, informazioni per integratori e deployer, policy sul diritto d'autore, trasparenza sui contenuti usati per l’addestramento e, per i modelli con rischio sistemico, valutazioni e mitigazioni rafforzate. Questo articolo è centrale per contratti, supply chain tecnologica e governance dei modelli fondazionali, perché impone evidenze trasferibili agli operatori downstream. Il presidio operativo è una matrice di classificazione, con evidenze conservate e riesaminate quando cambiano finalità, dati, contesto o integrazioni tecniche.
Testo ufficiale
1)Un modello di IA per finalità generali è classificato come modello di IA per finalità generali con rischio sistemico se soddisfa una delle condizioni seguenti:
a)presenta capacità di impatto elevato valutate sulla base di strumenti tecnici e metodologie adeguati, compresi indicatori e parametri di riferimento;
b)sulla base di una decisione della Commissione, ex officio o a seguito di una segnalazione qualificata del gruppo di esperti scientifici, presenta capacità o un impatto equivalenti a quelli di cui alla lettera a), tenendo conto dei criteri di cui all'
Allegato XIII - Criteri dei modelli a impatto sistemico.
2)Si presume che un modello di IA per finalità generali abbia capacità di impatto elevato a norma del paragrafo 1, lettera a), quando la quantità cumulativa di calcolo utilizzata per il suo addestramento misurata in operazioni in virgola mobile è superiore a 1025.
3)La Commissione adotta atti delegati a norma dell'
articolo 97 per modificare le soglie di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, nonché per integrare parametri di riferimento e indicatori alla luce degli sviluppi tecnologici in evoluzione, quali miglioramenti algoritmici o una maggiore efficienza dell'hardware, ove necessario, affinché tali soglie riflettano lo stato dell'arte.