AI Act

Capo XIII

Articolo 109 - Modifica del regolamento (UE) 2019/2144

Dal 2 agosto 2026Applicazione prevista dal calendario generale dell’AI Act.

Disposizioni finali

Sintesi Articolo 109

L’articolo 109 modifica normativa settoriale dell’Unione per coordinare l’AI Act con discipline già esistenti. La disposizione dimostra che la regolazione dell’IA non vive isolata: si innesta su sicurezza dei prodotti, trasporti, dispositivi, macchine, aviazione, veicoli o altri settori regolati. In pratica gli operatori devono valutare sia gli obblighi AI Act sia quelli della normativa verticale applicabile al prodotto o servizio. La compliance richiede quindi mappatura normativa, responsabilità tra funzioni tecniche e legali, coordinamento con valutazioni di conformità esistenti e aggiornamento della documentazione di prodotto. La lettura operativa è inserirlo in un sistema di AI governance: inventario, ruoli, evidenze, controlli e riesame periodico.

Testo ufficiale

All'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2144 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Nell'adottare atti di esecuzione a norma del paragrafo 2 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), si tiene conto dei requisiti di cui al Capo III, sezione 2, di tale regolamento. (*) Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n, 300/2008, (UE) n, 167/2013, (UE) n, 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) (GU L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa. eu/eli/reg/2024/1689/oj).».