AI Act

Capo III · SEZIONE 4

Articolo 28 - Autorità di notifica

Già applicabileDisposizione già in applicazione secondo il calendario dell’articolo 113 dell’AI Act.

Sistemi di IA ad alto rischio / Autorità di notifica e organismi notificati

Sintesi Articolo 28

L’articolo 28 apre la Sezione 4 sull’infrastruttura di controllo: ogni Stato membro designa un’autorità di notifica responsabile di istituire e gestire le procedure di valutazione, designazione, notifica e monitoraggio degli organismi di valutazione della conformità. La norma pretende assenza di conflitti d’interesse, organizzazione che garantisca obiettività e imparzialità, decisioni di notifica prese da persone diverse da chi ha svolto la valutazione, e vieta alle autorità di offrire attività di consulenza commerciale in concorrenza. Per le imprese è una norma di contesto ma utile da conoscere: spiega chi abilita e controlla gli organismi notificati a cui ci si rivolgerà per la certificazione dei sistemi ad alto rischio.

Testo ufficiale

1)Ciascuno Stato membro designa o istituisce almeno un'autorità di notifica responsabile della predisposizione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione, la designazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il loro monitoraggio. Tali procedure sono sviluppate nell'ambito della collaborazione tra le autorità di notifica di tutti gli Stati membri.
2)Gli Stati membri possono decidere che la valutazione e il monitoraggio di cui al paragrafo 1 siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n, 765/2008.
3)Le autorità di notifica sono istituite, organizzate e gestite in modo tale che non sorgano conflitti di interesse con gli organismi di valutazione della conformità e che siano salvaguardate l'obiettività e l'imparzialità delle loro attività.
4)Le autorità di notifica sono organizzate in modo che le decisioni relative alla notifica di un organismo di valutazione della conformità siano prese da persone competenti, diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione.
5)Le autorità di notifica non offrono né svolgono alcuna delle attività eseguite dagli organismi di valutazione della conformità, né servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale.
6)Le autorità di notifica salvaguardano la riservatezza delle informazioni che ottengono conformemente all'articolo 78.
7)Le autorità di notifica dispongono di un numero adeguato di dipendenti competenti per l'adeguata esecuzione dei relativi compiti. I dipendenti competenti dispongono, se del caso, delle competenze necessarie per svolgere le proprie funzioni in settori quali le tecnologie dell'informazione, l'IA e il diritto, compreso il controllo dei diritti fondamentali.
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