AI Act

Capo VI

Articolo 63 - Deroghe per operatori specifici

Dal 2 agosto 2026Applicazione prevista dal calendario generale dell’AI Act.

Misure a sostegno dell'innovazione

Sintesi Articolo 63

L’articolo 63 disciplina deroghe per operatori specifici tra le misure di sostegno all’innovazione. La logica è consentire sperimentazione, test e sviluppo di sistemi di IA in un quadro controllato, evitando che la compliance diventi una barriera sproporzionata per PMI, start-up e innovatori. In pratica la norma richiede dialogo con autorità competenti, condizioni documentate, tutela dei diritti, gestione dei dati e limiti chiari per prove in condizioni reali. Per le organizzazioni è un'opportunità: usare sandbox e misure di supporto per validare modelli, requisiti e controlli prima della scala produttiva. Il presidio operativo è una matrice di classificazione, con evidenze conservate e riesaminate quando cambiano finalità, dati, contesto o integrazioni tecniche.

Testo ufficiale

1)Le microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE possono conformarsi a determinati elementi del sistema di gestione della qualità di cui all'articolo 17 del presente regolamento in modo semplificato, purché non abbiano imprese associate o collegate ai sensi di tale raccomandazione. A tal fine, la Commissione elabora orientamenti sugli elementi del sistema di gestione della qualità che possono essere rispettati in modo semplificato tenendo conto delle esigenze delle microimprese, senza incidere sul livello di protezione o sulla necessità di conformità ai requisiti per quanto riguarda i sistemi di IA ad alto rischio.
2)Il paragrafo 1 del presente articolo non è interpretato nel senso che esenta tali operatori dal rispetto di altri requisiti e obblighi di cui al presente regolamento, compresi quelli stabiliti agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 72 e 73.