AI Act

Capo VI

Articolo 62 - Misure per i fornitori e i deployer, in particolare le PMI, comprese le start-up

Dal 2 agosto 2026Applicazione prevista dal calendario generale dell’AI Act.

Misure a sostegno dell'innovazione

Sintesi Articolo 62

L’articolo 62 disciplina misure per i fornitori e i deployer, in particolare le PMI, comprese le start-up tra le misure di sostegno all’innovazione. La logica è consentire sperimentazione, test e sviluppo di sistemi di IA in un quadro controllato, evitando che la compliance diventi una barriera sproporzionata per PMI, start-up e innovatori. In pratica la norma richiede dialogo con autorità competenti, condizioni documentate, tutela dei diritti, gestione dei dati e limiti chiari per prove in condizioni reali. Per le organizzazioni è un'opportunità: usare sandbox e misure di supporto per validare modelli, requisiti e controlli prima della scala produttiva. È opportuno definire in anticipo chi dialoga con le autorità, chi conserva le evidenze e come vengono gestite richieste, ispezioni e incidenti.

Testo ufficiale

1)Gli Stati membri intraprendono le azioni seguenti:
a)fornire alle PMI, comprese le start-up, con sede legale o una filiale nell'Unione, un accesso prioritario agli spazi di sperimentazione normativa per l'IA nella misura in cui soddisfano le condizioni di ammissibilità e i criteri di selezione; l'accesso prioritario non impedisce ad altre PMI, comprese le start-up, diverse da quelle di cui al presente paragrafo di accedere allo spazio di sperimentazione normativa per l'IA, purché soddisfino anche le condizioni di ammissibilità e i criteri di selezione;
b)organizzare specifiche attività di sensibilizzazione e formazione sull'applicazione del presente regolamento adattate alle esigenze delle PMI, comprese le start-up, dei deployers e, se del caso, delle autorità pubbliche locali;
c)utilizzare i canali dedicati esistenti e, ove opportuno, istituirne di nuovi per la comunicazione con le PMI, comprese le start-up, i deployers, altri innovatori e, se del caso, le autorità pubbliche locali, al fine di fornire consulenza e rispondere alle domande sull'attuazione del presente regolamento, anche per quanto riguarda la partecipazione agli spazi di sperimentazione normativa per l'IA;
d)agevolare la partecipazione delle PMI e di altri portatori di interessi pertinenti al processo di sviluppo della normazione.
2)Nel fissare le tariffe per la valutazione della conformità a norma dell'articolo 43 si tiene conto degli interessi e delle esigenze specifici delle PMI fornitrici, comprese le start-up, riducendo tali tariffe proporzionalmente alle loro dimensioni, alle dimensioni del loro mercato e ad altri indicatori pertinenti.
3)L'ufficio per l'IA intraprende le azioni seguenti:
a)fornire modelli standardizzati per i settori contemplati dal presente regolamento, come specificato dal comitato nella sua richiesta;
b)sviluppare e mantenere una piattaforma unica di informazione che fornisce informazioni di facile uso in relazione al presente regolamento per tutti gli operatori in tutta l'Unione;
c)organizzare adeguate campagne di comunicazione per sensibilizzare in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento;
d)valutare e promuovere la convergenza delle migliori pratiche nelle procedure di appalto pubblico in relazione ai sistemi di IA.