Capo III · SEZIONE 4
Articolo 38 - Coordinamento degli organismi notificati
Sistemi di IA ad alto rischio / Autorità di notifica e organismi notificati
Sintesi Articolo 38
L’articolo 38 organizza il coordinamento tra organismi notificati: la Commissione assicura l’istituzione di gruppi settoriali di coordinamento e la partecipazione degli organismi, direttamente o tramite rappresentanti, per condividere prassi, interpretazioni e criteri di valutazione. L’obiettivo è evitare applicazioni divergenti delle procedure di valutazione della conformità tra organismi e tra Stati membri, che creerebbero arbitraggi e disparità competitive. Per i fornitori l’effetto atteso è positivo: criteri più uniformi e prevedibili. Le posizioni di coordinamento che emergeranno da questi gruppi meritano monitoraggio, perché di fatto orienteranno il livello di dettaglio richiesto nelle certificazioni dei sistemi ad alto rischio.