AI Act

Capo III · SEZIONE 4

Articolo 38 - Coordinamento degli organismi notificati

Già applicabileDisposizione già in applicazione secondo il calendario dell’articolo 113 dell’AI Act.

Sistemi di IA ad alto rischio / Autorità di notifica e organismi notificati

Sintesi Articolo 38

L’articolo 38 organizza il coordinamento tra organismi notificati: la Commissione assicura l’istituzione di gruppi settoriali di coordinamento e la partecipazione degli organismi, direttamente o tramite rappresentanti, per condividere prassi, interpretazioni e criteri di valutazione. L’obiettivo è evitare applicazioni divergenti delle procedure di valutazione della conformità tra organismi e tra Stati membri, che creerebbero arbitraggi e disparità competitive. Per i fornitori l’effetto atteso è positivo: criteri più uniformi e prevedibili. Le posizioni di coordinamento che emergeranno da questi gruppi meritano monitoraggio, perché di fatto orienteranno il livello di dettaglio richiesto nelle certificazioni dei sistemi ad alto rischio.

Testo ufficiale

1)La Commissione garantisce che, per quanto riguarda i sistemi di IA ad alto rischio, siano istituiti e funzionino correttamente, in forma di gruppo settoriale di organismi notificati, un coordinamento e una cooperazione adeguati tra gli organismi notificati che partecipano alle procedure di valutazione della conformità a norma del presente regolamento.
2)Ciascuna autorità di notifica garantisce che gli organismi da essa notificati partecipino al lavoro di un gruppo di cui al paragrafo 1, direttamente o mediante rappresentanti designati.
3)La Commissione provvede allo scambio di conoscenze e migliori pratiche tra le autorità di notifica.
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