AI Act

Capo IX · SEZIONE 3

Articolo 83 - Non conformità formale

Dal 2 agosto 2026Applicazione prevista dal calendario generale dell’AI Act.

Monitoraggio successivo all'immissione sul mercato, condivisione delle informazioni e vigilanza del mercato / Applicazione

Sintesi Articolo 83

L’articolo 83 disciplina non conformità formale nel quadro di monitoraggio, informazione, vigilanza e enforcement. La norma rende la compliance un processo continuativo: dopo l’immissione sul mercato o l’uso, occorre monitorare prestazioni e rischi, gestire incidenti, cooperare con autorità, documentare riscontri e adottare misure correttive quando necessario. Sul piano operativo, i fornitori devono documentare scelte, controlli e responsabilità lungo il ciclo di vita; la cooperazione con autorità competenti e organismi di controllo richiede flussi informativi tempestivi. Per fornitori e deployer questo significa predisporre processi di post-market monitoring, escalation, audit, gestione dei reclami e conservazione delle evidenze, con forte coordinamento tra legale, sicurezza, privacy, qualità e business owner. Il controllo va disegnato prima del go-live: metriche, log, segnalazioni, riesami e responsabilità di intervento devono essere già definiti.

Testo ufficiale

1)L'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro chiede al fornitore pertinente, entro un termine che essa può prescrivere, di porre fine alla contestata non conformità qualora giunga a una delle conclusioni riportate di seguito:
a)la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 48;
b)la marcatura CE non è stata apposta;
c)la dichiarazione di conformità UE di cui all'articolo 47 non è stata redatta;
d)la dichiarazione di conformità UE di cui all'articolo 47 non è stata redatta correttamente;
e)la registrazione nella banca dati dell'UE di cui all'articolo 71 non è stata effettuata;
f)se del caso, non è stato nominato nessun rappresentante autorizzato;
g)la documentazione tecnica non è disponibile.
2)Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, l'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro interessato adotta misure appropriate e proporzionate per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del sistema di IA ad alto rischio o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato senza ritardo.