Capo III · SEZIONE 4
Articolo 37 - Contestazione della competenza degli organismi notificati
Già applicabileDisposizione già in applicazione secondo il calendario dell’articolo 113 dell’AI Act.
Sistemi di IA ad alto rischio / Autorità di notifica e organismi notificati
Sintesi Articolo 37
L’articolo 37 disciplina la contestazione della competenza di un organismo notificato: la Commissione, d’ufficio o su segnalazione, indaga sui casi in cui vi siano dubbi sul mantenimento dei requisiti da parte di un organismo, può chiedere informazioni all’autorità di notifica, e — se accerta che l’organismo non soddisfa più i requisiti — può chiedere allo Stato membro misure correttive fino alla revoca della notifica, adottando se necessario atti di esecuzione. Le informazioni sensibili acquisite sono trattate in modo riservato. È il meccanismo di garanzia che chiude il sistema: la qualità dei certificatori resta sindacabile a livello europeo, e i certificati non sono scudi assoluti se emessi da organismi la cui competenza viene meno.
Testo ufficiale
1)Ove necessario, la Commissione indaga su tutti i casi in cui vi siano motivi di dubitare della competenza di un organismo notificato o della continuità dell’ottemperanza di un organismo notificato ai requisiti di cui all'
articolo 31 e alle sue responsabilità applicabili.
2)L'autorità di notifica fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla notifica o al mantenimento della competenza dell'organismo notificato interessato.
3)La Commissione provvede affinché tutte le informazioni sensibili ottenute nel corso delle sue indagini a norma del presente articolo siano trattate in maniera riservata in conformità dell'
articolo 78.
4)La Commissione, qualora accerti che un organismo notificato non soddisfa, o non soddisfa più, i requisiti per la sua notifica, informa di conseguenza lo Stato membro notificante e gli chiede di adottare le misure correttive necessarie compresa la sospensione o il ritiro della notifica. Se lo Stato membro non adotta le misure correttive necessarie, la Commissione può, mediante atto di esecuzione, sospendere, limitare o ritirare la designazione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'
articolo 98, paragrafo 2.