Capo IX · SEZIONE 5
Articolo 88 - Esecuzione degli obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali
Monitoraggio successivo all'immissione sul mercato, condivisione delle informazioni e vigilanza del mercato / Supervisione, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di modelli di IA per finalità generali
Sintesi Articolo 88
L’articolo 88 disciplina esecuzione degli obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali nel quadro di monitoraggio, informazione, vigilanza e enforcement. La norma rende la compliance un processo continuativo: dopo l’immissione sul mercato o l’uso, occorre monitorare prestazioni e rischi, gestire incidenti, cooperare con autorità, documentare riscontri e adottare misure correttive quando necessario. Sul piano operativo, i fornitori devono documentare scelte, controlli e responsabilità lungo il ciclo di vita; la cooperazione con autorità competenti e organismi di controllo richiede flussi informativi tempestivi; per i modelli GPAI la compliance riguarda documentazione, trasparenza a valle e gestione dei rischi sistemici. Per fornitori e deployer questo significa predisporre processi di post-market monitoring, escalation, audit, gestione dei reclami e conservazione delle evidenze, con forte coordinamento tra legale, sicurezza, privacy, qualità e business owner. La norma va tradotta in responsabilità assegnate, prove documentali e controlli ricorrenti lungo il ciclo di vita del sistema.