AI Act

Capo IX · SEZIONE 5

Articolo 88 - Esecuzione degli obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali

Dal 2 agosto 2026Applicazione prevista dal calendario generale dell’AI Act.

Monitoraggio successivo all'immissione sul mercato, condivisione delle informazioni e vigilanza del mercato / Supervisione, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di modelli di IA per finalità generali

Sintesi Articolo 88

L’articolo 88 disciplina esecuzione degli obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali nel quadro di monitoraggio, informazione, vigilanza e enforcement. La norma rende la compliance un processo continuativo: dopo l’immissione sul mercato o l’uso, occorre monitorare prestazioni e rischi, gestire incidenti, cooperare con autorità, documentare riscontri e adottare misure correttive quando necessario. Sul piano operativo, i fornitori devono documentare scelte, controlli e responsabilità lungo il ciclo di vita; la cooperazione con autorità competenti e organismi di controllo richiede flussi informativi tempestivi; per i modelli GPAI la compliance riguarda documentazione, trasparenza a valle e gestione dei rischi sistemici. Per fornitori e deployer questo significa predisporre processi di post-market monitoring, escalation, audit, gestione dei reclami e conservazione delle evidenze, con forte coordinamento tra legale, sicurezza, privacy, qualità e business owner. La norma va tradotta in responsabilità assegnate, prove documentali e controlli ricorrenti lungo il ciclo di vita del sistema.

Testo ufficiale

1)La Commissione ha competenze esclusive per la vigilanza e l'esecuzione del Capo V, tenendo conto delle garanzie procedurali a norma all'articolo 94. La Commissione affida l'attuazione di tali compiti all'ufficio per l'IA, fatte salve le competenze di organizzazione della Commissione e la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e l'Unione sulla base dei trattati.
2)Fatto salvo l'articolo 75, paragrafo 3, le autorità di vigilanza del mercato possono chiedere alla Commissione di esercitare le competenze di cui alla presente sezione, ove ciò sia necessario e proporzionato per assisterle nell'adempimento dei loro compiti a norma del presente regolamento.