AI Act

Capo XIII

Articolo 113 - Entrata in vigore e applicazione

Già applicabileApplicabile secondo il calendario dell’articolo 113 dell’AI Act.

Disposizioni finali

Sintesi Articolo 113

L’articolo 113 stabilisce entrata in vigore e calendario di applicazione dell’AI Act. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri, ma con date progressive: capi I e II dal 2 febbraio 2025, alcune parti su governance, modelli GPAI, organismi notificati e sanzioni dal 2 agosto 2025, applicazione generale dal 2 agosto 2026 e regole specifiche per l’articolo 6, paragrafo 1, dal 2 agosto 2027. In pratica è la base per costruire una roadmap di adeguamento, distinguendo divieti immediati, obblighi organizzativi, requisiti tecnici e scadenze per sistemi ad alto rischio. Il presidio operativo è una matrice di classificazione, con evidenze conservate e riesaminate quando cambiano finalità, dati, contesto o integrazioni tecniche.

Testo ufficiale

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si applica a decorrere dal 2 agosto 2026.
Tuttavia:
a)I capi I e II si applicano a decorrere dal 2 febbraio 2025;
b)Il Capo III, sezione 4, il Capo V, il Capo VII, il Capo XII e l'articolo 78 si applicano a decorrere dal 2 agosto 2025, ad eccezione dell'articolo 101;
c)L'articolo 6, paragrafo 1, e i corrispondenti obblighi di cui al presente regolamento si applicano a decorrere dal 2 agosto 2027. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2024
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente R. METSOLA M. MICHEL