AI Act

Capo III · SEZIONE 4

Articolo 30 - Procedura di notifica

Già applicabileDisposizione già in applicazione secondo il calendario dell’articolo 113 dell’AI Act.

Sistemi di IA ad alto rischio / Autorità di notifica e organismi notificati

Sintesi Articolo 30

L’articolo 30 regola la procedura con cui le autorità nazionali notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi di valutazione della conformità, tramite lo strumento elettronico NANDO. La notifica include tutti i dettagli su attività, moduli e tipologie di sistemi coperti; l’organismo può operare solo se, entro le finestre temporali previste (due settimane in caso di accreditamento, due mesi in sua assenza), non vengono sollevate obiezioni. Ogni modifica successiva va notificata. La logica è di fiducia reciproca controllata: la designazione di un organismo in uno Stato vale per tutta l’Unione, quindi il vaglio in ingresso — e la possibilità di obiezione degli altri Stati — è il presidio di qualità dell’intero sistema.

Testo ufficiale

1)Le autorità di notifica possononotificare solo gli organismi di valutazione della conformità che siano conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 31.
2)Le autorità di notifica notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione, ogni organismo di valutazione della conformità di cui al paragrafo 1.
3)La notifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo include tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità, i tipi di sistemi di IA interessati, nonché la relativa attestazione di competenza. Qualora una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, l'autorità di notifica fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri le prove documentali che attestino la competenza dell'organismo di valutazione della conformità nonché le misure predisposte per fare in modo che tale organismo sia monitorato periodicamente e continui a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 31.
4)L'organismo di valutazione della conformità interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica da parte di un'autorità di notifica, qualora essa includa un certificato di accreditamento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, o entro due mesi dalla notifica da parte dell'autorità di notifica, qualora essa includa le prove documentali di cui all'articolo 29, paragrafo 3.
5)Se sono sollevate obiezioni, la Commissione avvia senza ritardo consultazioni con gli Stati membri pertinenti e l'organismo di valutazione della conformità. Tenutone debito conto, la Commissione decide se l'autorizzazione è giustificata. La Commissione trasmette la propria decisione allo Stato membro interessato e all'organismo di valutazione della conformità pertinente.
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