Capo III · SEZIONE 3
Articolo 18 - Conservazione dei documenti
Digital OmnibusDisposizione interessata dalla proposta di rinvio o modifica del pacchetto Digital Omnibus: da monitorare fino all’adozione definitiva.
Sistemi di IA ad alto rischio / Obblighi dei fornitori e dei deployer dei sistemi di IA ad alto rischio e di altre parti
Sintesi Articolo 18
L’articolo 18 obbliga il fornitore a tenere a disposizione delle autorità nazionali competenti, per dieci anni dall’immissione sul mercato o dalla messa in servizio, la documentazione chiave: documentazione tecnica ex articolo 11, documentazione del sistema di gestione della qualità, eventuali modifiche approvate dagli organismi notificati e relative decisioni o certificati, e la dichiarazione di conformità UE. Sono previste regole specifiche per gli istituti finanziari, che integrano l’obbligo nella documentazione di governance interna già prevista dal diritto settoriale. Il tema operativo è la durabilità: archivi che sopravvivano a cambi di sistemi documentali, cessioni di ramo d’azienda e turnover, con responsabilità di custodia formalizzate.
Testo ufficiale
1)Il fornitore, per un periodo che termina 10 anni dopo che il sistema di IA ad alto rischio è stato immesso sul mercato o messo in servizio, tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti:
b)la documentazione relativa al sistema di gestione della qualità di cui all'
articolo 17;
c)la documentazione relativa alle modifiche approvate dagli organismi notificati, ove applicabile;
d)le decisioni e gli altri documenti rilasciati dagli organismi notificati, ove applicabile;
e)la dichiarazione di conformità UE di cui all'
articolo 47.
2)Ciascuno Stato membro stabilisce le condizioni alle quali la documentazione di cui al paragrafo 1 resta a disposizione delle autorità nazionali competenti per il periodo indicato in tale paragrafo nel caso in cui il prestatore o il rappresentante autorizzato stabilito nel suo territorio fallisca o cessi la sua attività prima della fine di tale periodo.
3)I fornitori che sono istituti finanziari soggetti a requisiti in materia di governance, dispositivi o processi interni stabiliti a norma del diritto dell'Unione in materia di servizi finanziari, conservano la documentazione tecnica nell'ambito della documentazione conservata a norma del pertinente diritto dell'Unione in materia di servizi finanziari.