Capo XIII
Articolo 108 - Modifiche del regolamento (UE) 2018/1139
Dal 2 agosto 2026Applicazione prevista dal calendario generale dell’AI Act.
Disposizioni finali
Sintesi Articolo 108
L’articolo 108 modifica normativa settoriale dell’Unione per coordinare l’AI Act con discipline già esistenti. La disposizione dimostra che la regolazione dell’IA non vive isolata: si innesta su sicurezza dei prodotti, trasporti, dispositivi, macchine, aviazione, veicoli o altri settori regolati. In pratica gli operatori devono valutare sia gli obblighi AI Act sia quelli della normativa verticale applicabile al prodotto o servizio. La compliance richiede quindi mappatura normativa, responsabilità tra funzioni tecniche e legali, coordinamento con valutazioni di conformità esistenti e aggiornamento della documentazione di prodotto. La lettura operativa è inserirlo in un sistema di AI governance: inventario, ruoli, evidenze, controlli e riesame periodico.
Testo ufficiale
Il
regolamento (UE) 2018/1139 è così modificato: 1) all'
articolo 17 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Fatto salvo il paragrafo 2, nell'adottare atti di esecuzione a norma del paragrafo 1 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del
regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), si tiene conto dei requisiti di cui al
Capo III, sezione 2, di tale regolamento. (*) Regolamento(UE) 2024/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i
regolamenti (CE) n, 300/2008, (UE) n, 167/2013, (UE) n, 168/2013,
(UE) 2018/858,
(UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE,
(UE) 2016/797 e
(UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) (GU L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa. eu/eli/reg/2024/1689/oj).»; 2) all'
articolo 19 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Nell'adottare atti delegati a norma dei paragrafi 1 e 2 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del
regolamento (UE) 2024/1689, si tiene conto dei requisiti di cui al
Capo III, sezione 2, di tale regolamento.»; 3) all'
articolo 43 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Nell'adottare atti di esecuzione a norma del paragrafo 1 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del
regolamento (UE) 2024/1689, si tiene conto dei requisiti di cui al
Capo III, sezione 2, di tale regolamento.»; 4) all'
articolo 47 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Nell'adottare atti delegati a norma dei paragrafi 1 e 2 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del
regolamento (UE) 2024/1689, si tiene conto dei requisiti di cui al
Capo III, sezione 2, di tale regolamento.»; 5) all'
articolo 57 è aggiunto il comma seguente:
«Nell'adottare tali atti di esecuzione per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del
regolamento (UE) 2024/1689, si tiene conto dei requisiti di cui al
Capo III, sezione 2, di tale regolamento.»; 6) all'
articolo 58 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Nell'adottare atti delegati a norma dei paragrafi 1 e 2 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del
regolamento (UE) 2024/1689, si tiene conto dei requisiti di cui al
Capo III, sezione 2, di tale regolamento.».