AI Act

Capo III · SEZIONE 5

Articolo 49 - Registrazione

Digital OmnibusArticolo oggetto di rinvio o modifica da monitorare fino all’adozione definitiva.

Sistemi di IA ad alto rischio / Norme, valutazione della conformità, certificati, registrazione

Sintesi Articolo 49

L’articolo 49 disciplina registrazione nell’ambito dei sistemi di IA ad alto rischio. La disposizione va letta come parte del ciclo di conformità del Capo III: qualificare correttamente il sistema, progettare controlli tecnici e organizzativi, documentare le evidenze e mantenere la conformità dopo l’immissione sul mercato o la messa in servizio. Sul piano operativo, i fornitori devono documentare scelte, controlli e responsabilità lungo il ciclo di vita; i deployer devono integrare il sistema in processi governati e verificabili; la classificazione ad alto rischio attiva requisiti rafforzati, evidenze tecniche e controlli organizzativi. Per fornitori, deployer e altri operatori questo articolo richiede procedure interne, responsabilità chiare, tracciabilità delle decisioni e coordinamento con sicurezza, privacy, qualità, procurement e gestione del rischio. La sintesi non sostituisce il testo ufficiale, ma aiuta a trasformare la norma in requisiti verificabili. Il presidio operativo è una matrice di classificazione, con evidenze conservate e riesaminate quando cambiano finalità, dati, contesto o integrazioni tecniche.

Testo ufficiale

1)Prima di immettere sul mercato o mettere in servizio un sistema di IA ad alto rischio elencato nell'Allegato III - Sistemi IA ad alto rischio, ad eccezione dei sistemi di IA ad alto rischio di cui all'Allegato III - Sistemi IA ad alto rischio, punto 2, il fornitore o, ove applicabile, il rappresentante autorizzato si registra e registra il suo sistema nella banca dati dell'UE di cui all'articolo 71.
2)Prima di immettere sul mercato o mettere in servizio un sistema di IA che il fornitore ha concluso non essere ad alto rischio a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, il fornitore o, ove applicabile, il rappresentante autorizzato si registra o registra tale sistema nella banca dati dell'UE di cui all'articolo 71.
3)Prima di mettere in servizio o utilizzare un sistema di IA ad alto rischio elencato nell'Allegato III - Sistemi IA ad alto rischio, ad eccezione dei sistemi di IA ad alto rischio elencati nel punto 2 dell'Allegato III - Sistemi IA ad alto rischio, i deployer che sono autorità pubbliche, istituzioni, organi e organismi dell'Unione o persone che agiscono per loro conto si registrano, selezionano il sistema e ne registrano l'uso nella banca dati dell'UE di cui all'articolo 71.
4)Per i sistemi di IA ad alto rischio di cui all'Allegato III - Sistemi IA ad alto rischio, punti 1, 6 e 7, nei settori delle attività di contrasto, della migrazione, dell'asilo e della gestione del controllo delle frontiere, la registrazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si trova in una sezione sicura non pubblica della banca dati dell'UE di cui all'articolo 71 e comprende, a seconda dei casi, solo le informazioni seguenti di cui:
a)all'Allegato VIII - Informazioni per la registrazione dei sistemi, sezione A, punti da 1 a 5 e punti 8 e 9;
b)all'Allegato VIII - Informazioni per la registrazione dei sistemi, sezione B, punti da 1 a 5 e punti 8 e 9;
d)all'Allegato IX - Informazioni per la registrazione dei deployer, punti 1, 2, 3 e 5. Solo la Commissione e le autorità nazionali di cui all'articolo 74, paragrafo 8, hanno accesso alle rispettive sezioni riservate della banca dati dell'UE elencate al primo comma del presente paragrafo.
5)I sistemi di IA ad alto rischio di cui all'Allegato III - Sistemi IA ad alto rischio, punto 2, sono registrati a livello nazionale.