Capo III · SEZIONE 5
Articolo 49 - Registrazione
Digital OmnibusDisposizione interessata dalla proposta di rinvio o modifica del pacchetto Digital Omnibus: da monitorare fino all’adozione definitiva.
Sistemi di IA ad alto rischio / Norme, valutazione della conformità, certificati, registrazione
Sintesi Articolo 49
L’articolo 49 disciplina la registrazione nella banca dati dell’UE (articolo 71): prima dell’immissione sul mercato o della messa in servizio, i fornitori registrano sé stessi e il sistema ad alto rischio dell’Allegato III; chi conclude che il proprio sistema non è ad alto rischio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, registra comunque sé stesso e la valutazione. Anche i deployer che sono autorità pubbliche o soggetti che forniscono servizi pubblici si registrano prima dell’uso. Per i sistemi in ambito contrasto, migrazione, asilo e controllo delle frontiere la registrazione avviene in una sezione sicura non pubblica, con set informativi ridotti. La registrazione rende la classificazione pubblica e verificabile: le dichiarazioni ex articolo 6, paragrafo 3, vanno quindi preparate sapendo che saranno esposte allo scrutinio delle autorità.
Testo ufficiale
2)Prima di immettere sul mercato o mettere in servizio un sistema di IA che il fornitore ha concluso non essere ad alto rischio a norma dell'
articolo 6, paragrafo 3, il fornitore o, ove applicabile, il rappresentante autorizzato si registra o registra tale sistema nella banca dati dell'UE di cui all'
articolo 71.
3)Prima di mettere in servizio o utilizzare un sistema di IA ad alto rischio elencato nell'
Allegato III - Sistemi IA ad alto rischio, ad eccezione dei sistemi di IA ad alto rischio elencati nel punto 2 dell'
Allegato III - Sistemi IA ad alto rischio, i deployer che sono autorità pubbliche, istituzioni, organi e organismi dell'Unione o persone che agiscono per loro conto si registrano, selezionano il sistema e ne registrano l'uso nella banca dati dell'UE di cui all'
articolo 71.
4)Per i sistemi di IA ad alto rischio di cui all'
Allegato III - Sistemi IA ad alto rischio, punti 1, 6 e 7, nei settori delle attività di contrasto, della migrazione, dell'asilo e della gestione del controllo delle frontiere, la registrazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si trova in una sezione sicura non pubblica della banca dati dell'UE di cui all'
articolo 71 e comprende, a seconda dei casi, solo le informazioni seguenti di cui: