AI Act

Capo VII · SEZIONE 1

Articolo 67 - Forum consultivo

Già applicabileApplicabile secondo il calendario dell’articolo 113 dell’AI Act.

Governance / Governance a livello dell'Unione

Sintesi Articolo 67

L’articolo 67 disciplina forum consultivo nel sistema di governance dell’AI Act. La norma definisce istituzioni, competenze, coordinamento o autorità chiamate a garantire applicazione coerente del regolamento nell’Unione e negli Stati membri. Sul piano operativo, le imprese devono sapere chi può chiedere informazioni, svolgere controlli, emanare orientamenti o coordinare enforcement. Per i programmi di compliance ciò implica monitoraggio regolatorio, gestione dei rapporti con autorità, presidio delle notifiche e aggiornamento continuo di policy, contratti e documentazione tecnica. Il controllo va disegnato prima del go-live: metriche, log, segnalazioni, riesami e responsabilità di intervento devono essere già definiti.

Testo ufficiale

1)È istituito un forum consultivo per fornire consulenza e competenze tecniche al consiglio per l'IA e alla Commissione, nonché per contribuire ai loro compiti a norma del presente regolamento.
2)La composizione del forum consultivo rappresenta una selezione equilibrata di portatori di interessi, tra cui l'industria, le start-up, le PMI, la società civile e il mondo accademico. La composizione del forum consultivo è equilibrata per quanto riguarda gli interessi commerciali e non commerciali e, all'interno della categoria degli interessi commerciali, per quanto riguarda le PMI e le altre imprese.
3)La Commissione nomina i membri del forum consultivo, conformemente ai criteri stabiliti al paragrafo 2, tra i portatori di interessi con competenze riconosciute nel settore dell'IA.
4)Il mandato dei membri del forum consultivo ha una durata di due anni, prorogabile fino a un massimo di quattro anni.
5)L'Agenzia per i diritti fondamentali, l'ENISA, il Comitato europeo di normazione (CEN), il Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) e l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) sono membri permanenti del forum consultivo.
6)Il forum consultivo redige il proprio regolamento interno. Esso elegge due copresidenti tra i suoi membri, conformemente ai criteri stabiliti al paragrafo 2. Il mandato dei copresidenti ha una durata di due anni, rinnovabile una volta.
7)Il forum consultivo tiene riunioni almeno due volte all'anno. Il forum consultivo può invitare esperti e altri portatori di interessi alle sue riunioni.
8)Il forum consultivo può elaborare pareri, raccomandazioni e contributi scritti su richiesta del consiglio per l'IA o della Commissione.
9)Il forum consultivo può istituire sottogruppi permanenti o temporanei, se necessario, per esaminare questioni specifiche connesse agli obiettivi del presente regolamento.
10)Il forum consultivo prepara una relazione annuale sulle sue attività. Tale relazione è resa pubblica.