Capo IX · SEZIONE 3
Articolo 75 - Assistenza reciproca, vigilanza del mercato e controllo dei sistemi di IA per finalità generali
Monitoraggio successivo all'immissione sul mercato, condivisione delle informazioni e vigilanza del mercato / Applicazione
Sintesi Articolo 75
L’articolo 75 disciplina assistenza reciproca, vigilanza del mercato e controllo dei sistemi di IA per finalità generali nel quadro di monitoraggio, informazione, vigilanza e enforcement. La norma rende la compliance un processo continuativo: dopo l’immissione sul mercato o l’uso, occorre monitorare prestazioni e rischi, gestire incidenti, cooperare con autorità, documentare riscontri e adottare misure correttive quando necessario. Sul piano operativo, i fornitori devono documentare scelte, controlli e responsabilità lungo il ciclo di vita; i deployer devono integrare il sistema in processi governati e verificabili; la classificazione ad alto rischio attiva requisiti rafforzati, evidenze tecniche e controlli organizzativi. Per fornitori e deployer questo significa predisporre processi di post-market monitoring, escalation, audit, gestione dei reclami e conservazione delle evidenze, con forte coordinamento tra legale, sicurezza, privacy, qualità e business owner. Il presidio operativo è una matrice di classificazione, con evidenze conservate e riesaminate quando cambiano finalità, dati, contesto o integrazioni tecniche.